Il primo passo importante da compiere per costituire un associazioni sportiva dilettantistica è quello di scegliere la forma giuridica più idonea all’esercizio dell’attività che si intende svolgere.
Il primo passo importante da compiere per costituire un’associazione sportiva dilettantistica è quello di scegliere la forma giuridica più idonea all’esercizio dell’attività che si intende svolgere. Una scelta attenta è, però, determinata anche dalla conoscenza delle forme giuridiche previste per la costituzione di un’ASD e dalle conseguenze che questa scelta comporta. Le tipologie di associazioni esistenti sono: associazione non riconosciuta, associazione riconosciuta, ONLUS.
L’associazione non riconosciuta è la forma più elementare di associazionismo. L’iter di costituzione è molto semplice e non è prevista alcuna forma di controllo da parte dell’autorità amministrativa, può essere sufficiente un accordo verbale tra i soggetti che intendono svolgere l’attività, ma se l’associazione intende assumere la veste di ASD la forma scritta è obbligatoria. Il patrimonio dell’associazione non riconosciuta è denominato FONDO COMUNE ed è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all’associazione. Il fondo comune non può essere diviso sino a quando l’ente è in vita. Nell’associazione non riconosciuta i soggetti che hanno agito in nome e per conto della medesima sono responsabili personalmente e solidalmente con l’ente degli obblighi o di eventuali debiti contratti con i terzi, indipendentemente dal fatto che siano titolari di cariche sociali.
Associazione sportive dilettantistiche riconosciute. Le ASD riconosciute sono dotate di personalità giuridica ossia il suo patrimonio è perfettamente distinto rispetto a quello dei singoli associati. Per ottenere il riconoscimento è necessario che l’associazione venga costituita mediante atto pubblico ed esso andrà richiesto presso gli uffici della Regione oppure presso la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo. Una volta ottenuto il riconoscimento ed effettuata l’iscrizione nell’apposito registro, l’associazione acquisisce l’autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che dei debiti sociali risponderà soltanto l’associazione con il proprio patrimonio.
Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono richiedere la qualifica di ONLUS alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di competenza territoriale. Per ottenere tale qualifica è necessario avere specifici requisiti
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