La riforma dello sport ha introdotto un nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, obbligatorio e attivo a partire dal 31 agosto 2022. Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ha la funzione di certificare la natura sportiva dilettantistica delle attività svolte dalle società e associazioni sportive, in conformità con l’art. 10 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e l’art. 5 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per adempiere alle altre funzioni previste dalla normativa. Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu.
La riforma dello sport ha introdotto un nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, obbligatorio e attivo dal 31 agosto 2022.
Il nuovo Registro delle attività dilettantistiche sostituisce il precedente registro telematico tenuto dal CONI, noto anche come “Registro 2.0”. Tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, dovranno iscriversi per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.
Come consultare e come è strutturato il nuovo Registro delle attività dilettantistiche?
Il nuovo Registro è gestito esclusivamente con modalità telematiche e sarà consentito il trattamento dei dati alle pubbliche amministrazioni che ne faranno richiesta per i propri fini istituzionali. Una sezione speciale verrà istituita per le ASD e le SSD riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
Cosa cambia per le ASD e per le SSD che erano già iscritte nel vecchio registro telematico?
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nel precedente registro telematico del CONI, comprese quelle riconosciute dal CIP, verranno automaticamente trasferite nel nuovo Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dall’iscrizione.
Come iscriversi negli elenchi del nuovo registro?
Per effettuare la domanda di iscrizione al nuovo Registro, la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Nazionale o l’Ente di promozione sportiva affiliante dovranno inviare la domanda al Dipartimento per lo Sport, allegando la documentazione necessaria.
Il nuovo Registro potrà accogliere, rifiutare o richiedere l’integrazione della domanda entro quarantacinque giorni dalla presentazione. Se l’ente non deposita gli atti e i loro aggiornamenti entro i termini previsti, il Dipartimento per lo Sport lo diffida ad adempiere all’obbligo entro centottanta giorni. In caso di mancato adempimento, l’ente sarà cancellato dal Registro.
La riforma dello sport prevede che la domanda di iscrizione al Registro potrà anche essere accompagnata dall’istanza di riconoscimento della personalità giuridica, in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 361/2000.
Chi può iscriversi e requisiti d’iscrizione.
Il Registro accetta l’iscrizione solo dalle Associazioni/Società conformi all’art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dai nuovi articoli del Capo I, Titolo II del D.lgs. n. 36 del 2021. Tali associazioni devono soddisfare i requisiti specificati dalle norme, oltre ai seguenti requisiti aggiuntivi:
- avere una sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi in Italia che sia accessibile ed idonea alla vita associativa;
- aver instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- non essere assimilabili ad associazioni/società di secondo livello.
Sono considerate associazioni/società di secondo livello quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione, quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell’Organismo sportivo di affiliazione (ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartiene o è riconosciuta dall’Organismo sportivo stesso), quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell’Organismo sportivo di affiliazione.
Inoltre, le associazioni/società che si iscrivono al Registro non devono essere un’articolazione territoriale dell’Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del, devono svolgere comprovata attività sportiva, la formazione, la didattica, ivi inclusa la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, e devono avere uno Statuto conforme alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti e figure tecniche deve essere coerente con la disciplina sportiva praticata e corrispondere alle previsioni regolamentari dell’Organismo sportivo di affiliazione.
Modalità di cancellazione e opponibilità a terzi
Un ente sportivo può essere cancellato dal Registro per diverse ragioni, tra cui: la presentazione di un’istanza motivata da parte dell’ente, l’accertamento d’ufficio, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria definitivi, i provvedimenti dell’autorità tributaria definitivi, lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione dell’ente, la mancanza dei requisiti necessari per la permanenza nel registro.
Gli atti depositati presso il Registro saranno opponibili ai terzi solo dopo la pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Se le operazioni sono state effettuate entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro, gli atti non saranno opponibili ai terzi che dimostrano di essere stati nell’impossibilità di averne conoscenza.
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