Necessario fare chiarezza su una data che desta grande preoccupazione nel mondo del Terzo Settore. 31 ottobre 2020, adeguamento statuti TERZO SETTORE.
Al fine di adeguare gli statuti alle clausole di cui al Codice del Terzo Settore, il testo di riferimento è la Circolare del Ministero del Lavoro.
Il termine per gli adeguamenti, originariamente fissato il 3 agosto 2019, è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2020 dal comma 4-bis dell’art. 43 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) e ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2020 dall’art. 35, comma 1, D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia).
Ma di che termine si tratta? Cosa implica la scadenza?
Gli enti che non rivestono le qualifiche di ODV, APS e ONLUS non hanno alcun onere di adeguamento dello statuto entro il 31 ottobre 2020. Se decideranno di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore potranno modificare gli statuti anche successivamente all’attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Tutti gli enti potranno comunque dopo il 31 ottobre fare gli adeguamenti previsti dalla legge ricorrendo all’Assemblea straordinaria e non a quella ordinaria, giacchè la scadenza del 31 ottobre è relativa esclusivamente alle modalità assembleari “alleggerite” di approvazione delle modifiche. Una modalità che il legislatore ha messo in campo per facilitare l’adeguamento alla norma.
La Circolare n.20/2018 del Ministero precisa che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del d.lgs 117/2017, “è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:
- a) norme inderogabili;
- b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente”);
- c) norme che attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono…” oppure per la formula “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono…”). Solo le norme di cui alle lettere a) e b) consentono agli enti di procedere alle modifiche statutarie con “le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria” (procedura deliberativa semplificata).
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