Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20/2018, ha offerto alcuni chiarimenti utili per le associazioni che devono adattare il proprio statuto al Codice del Terzo settore.
Come modificare lo statuto delle associazioni di promozione sociale alla luce del Codice del Terzo settore? Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20/2018, ha offerto alcuni chiarimenti utili per le associazioni che devono adattare il proprio statuto al Codice del Terzo settore.
I chiarimenti si rendono necessari in quanto ci potremmo trovare di fronte ad associazioni che possono modificare lo statuto con semplice assemblea ordinaria in quanto:
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inseriscono clausole introdotte dal Codice;
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si avvalgono della facoltà di derogare – con lo statuto – rispetto a disposizioni opzionali introdotte dal Codice;
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devono necessariamente modificare lo statuto con assemblea straordinaria in quanto, a parere del Ministero, non si ritengono sussistere le condizioni di cui sopra.
Qual è il termine entro cui modificare lo statuto?
N.B Assofacile ricorda come il termine di adeguamento statutario, originariamente fissato al 2/2/2019, è stato prorogato al 2/8/2019 per effetto del correttivo al Codice del Terzo settore (DLgs 105/2018) ed è necessario rispettarlo per mantenere la qualifica e per beneficiare così di continuità di regime fiscale agevolato.
Quanto costa la modifica dello statuto?
Al di là dell’eventuale costo di assistenza tecnica, l’associazione già iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale è esente dall’imposta di bollo (per il combinato disposto dell’art. 82, comma 5, e dell’art. 104, comma 1 del CTS) e non paga l’imposta di registro di € 200,00 (per il combinato disposto dell’art. 82, comma 3, e dell’art. 104, comma 1 del CTS) nel caso in cui le modifiche abbiano l’unico scopo “di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”, mentre sarà necessario versare l’imposta nei casi in cui si apportano – necessariamente con assemblea straordinaria – modifiche di natura diversa.
Quali clausole deve – o può – contenere lo statuto di un’associazione di promozione sociale?
Il Ministero si è ovviamente soffermato sulle clausole contemplate dal Codice del Terzo settore (di seguito CTS) ma non bisogna dimenticare che si rende necessario anche implementare quanto previsto dal codice civile:
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le scarne disposizioni previste per le associazioni non dotate di personalità giuridica si limitano a rimettere la definizione dell’organizzazione interna alla volontà assembleare espressa nella redazione dello statuto.
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In assenza di puntuali indicazioni si rinvia, in via di interpretazione analogica, a quanto previsto per le associazioni dotate di personalità giuridica;
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i vincoli previsti dall’articolo 148, ottavo comma, del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR) e dall’articolo 4 del DPR IVA (stesse clausole previste dal citato art. 148 TUIR) come condizione per accedere alle agevolazioni fiscali ivi contemplate.
Anche nel momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale (ossia dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico del Terzo settore, previo parere favorevole della Commissione europea), sarà necessario in ogni caso continuare a rispettare tali precetti per accedere alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 4 del DPR IVA.
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