La Riforma del Terzo settore, ed in particolare l’articolo 55 del Codice, ha definito un modello di relazioni basato sulla condivisione di poteri e responsabilità tra i due soggetti: decidere insieme come fare un intervento, quali obiettivi darsi e quali risorse utilizzare, superando la concezione dell’Ente pubblico portatore di interessi generali e dell’Ente di Terzo settore come esecutore.
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per le forme di collaborazione tra Enti pubblici ed Enti di Terzo settore.
Questo nuovo orientamento traduce nei fatti il principio costituzionale di sussidiarietà, trova forza nella Riforma e rappresenta soprattutto un approccio fortemente innovativo che permette al Terzo settore di diventare pienamente un attore responsabile di cambiamento nei territori e nelle comunità.
La strada per arrivare a questa consapevolezza non è stata priva di difficoltà, ma oggi le norme che regolano le attività di co-programmazione e co-progettazione sono ben definite, grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale (n°131 del 2020), all’intesa sancita nella Conferenza Unificata (25 marzo 2021) e quindi alla recentissima adozione delle Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore con Decreto del Ministero del Lavoro (n°72 del 31 marzo 2021) per la definizione delle quali il Forum Terzo Settore ha avuto un ruolo determinante.
“Il Terzo settore vanta già un importante patrimonio di esperienze di co-programmazione e co-progettazione, ma crediamo – sottolinea la portavoce del Forum Claudia Fiaschi – che sia necessaria un’adeguata preparazione ed un investimento strutturale nella formazione per poter al meglio attuare queste pratiche collaborative e farle diventare una prassi consolidata. La questione del saper fare rete e dell’essere reti rappresenta un gradino in più nella nostra capacità di esercitare la libertà e la responsabilità civica dentro le nostre comunità.”
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell’intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
Il provvedimento è particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale.
Riguardo all’aspetto metodologico, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema. Il gruppo di lavoro è stato composto, oltre che dal direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero, dai rappresentanti espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (dr.ssa Tiziana Biolghini – Regione Lazio; dr.ssa Maria Luisa Gallinotti – Regione Liguria; dr. Stefano Lomi – Regione Toscana; dr.ssa Monica Raciti – Regione Emilia-Romagna; dr.ssa Federica Sartori – Provincia autonoma di Trento); dall’ANCI (avv. Luciano Gallo e dr.ssa Chiara Poli) e dal Forum nazionale del Terzo settore, quale associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale (dr. Luca Gori, docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).
Sotto l’aspetto contenutistico, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.
Esso tiene conto dell’importante sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell’articolo 55 del Codice “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”. Agli “enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale”. Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione “come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici” (art. 4 del Codice), rivolti a “perseguire il bene comune” (art. 1), a svolgere “attività di interesse generale” (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).
Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.
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