Gestire un’associazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale comporta una serie di obblighi fiscali e amministrativi che possono risultare complessi. Dal 1° gennaio 2024, però, è stata introdotta una semplificazione importante: le OdV e le APS con ricavi inferiori a 65.000 euro possono ora scegliere un regime fiscale agevolato per l’IVA, usufruendo delle condizioni previste per i contribuenti minori. Questa misura permette di alleggerire il carico burocratico e di rendere più efficiente la gestione economica delle associazioni. In questo articolo analizziamo nel dettaglio le novità fiscali, le opzioni disponibili e gli adempimenti previsti, con un focus su come le associazioni possano trarre vantaggio da questo regime.
Dal 1° gennaio 2024, OdV e APS con ricavi fino a 65.000€ possono aderire al regime forfettario IVA. Ecco gli obblighi fiscali e le opzioni per l’IRES.
Dal 1° gennaio 2024, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi fino a 65.000 euro possono scegliere, esclusivamente per l’IVA, il regime semplificato destinato ai contribuenti minori, come stabilito dalla legge 190/2014 (cosiddetti forfettari).
Le OdV e le APS che hanno optato per la legge 398/1991 possono mantenere il regime forfettario per l’IRES?
L'articolo 5, comma 15-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha stabilito che, in attesa dell'entrata in vigore completa delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS), le OdV e le APS con ricavi annuali non superiori a 65.000 euro applicano, ai fini dell'IVA, il regime forfettario previsto per professionisti e piccole imprese (articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il legislatore ha quindi previsto, esclusivamente per l'IVA, il regime di cui all'articolo 86 del CTS. Tale disposizione è opzionale e non rappresenta il regime naturale per questi enti.
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, l'opzione per questo regime implica che gli enti del Terzo Settore con partita IVA:
- Emettono fattura senza addebitare l'IVA e non detraggono l'IVA sugli acquisti;
- Sono esonerati dagli obblighi di versamento dell'IVA, dalla presentazione della dichiarazione IVA e dalle comunicazioni periodiche delle liquidazioni;
- Devono integrare le fatture per le operazioni in cui sono debitori d'imposta, indicando l'aliquota e l'imposta (reverse charge), da versare entro il 16 del mese successivo all'operazione;
- Sono obbligati a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, oltre a certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti.
Anche il regime forfettario previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, è opzionale e prevede la determinazione forfettaria della base imponibile IRES e dell'IVA a credito. In particolare, per l'IVA si applicano le disposizioni dell'articolo 74, sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
- Gli enti che scelgono il regime della legge n. 398 del 1991:
Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, scritture ausiliarie e di magazzino, registro dei beni ammortizzabili); - Sono esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione (eccetto per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio, TV e pubblicità). Inoltre, l'articolo 2, comma 1, lettera hh), del DPR n. 696 del 1996, esonera le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che adottano le disposizioni della legge n. 398 del 1991 dall'obbligo di certificare "le cessioni e le prestazioni effettuate", diverse da quelle di intrattenimento e spettacolo;
- Devono versare trimestralmente l'imposta sul valore aggiunto;
- Devono numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto secondo l'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972;
- Devono annotare, anche con un'unica registrazione entro il 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento derivante da attività commerciali, riferiti al mese precedente, nel modello previsto dal DM 11 febbraio 1997.
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