Il Consiglio di Stato conferma: le automediche possono essere affidate in convenzione alle associazioni di volontariato. Le associazioni di volontariato, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore da almeno sei mesi, possono ricevere in convenzione i servizi di trasporto sanitario d’emergenza, comprese le automediche. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 249 dell’8 gennaio, che respinge il ricorso di una società privata contro l’affidamento esclusivo dei servizi di emergenza 118 all’interno dell’ASL di Caserta.
Secondo i giudici, l’articolo 57 del Codice del Terzo Settore (Dlgs n. 117/2017) consente di includere nel sistema di emergenza non solo le ambulanze, ma anche altri mezzi di soccorso come le automediche, purché utilizzati in contesti che richiedono interventi sanitari urgenti. La pronuncia richiama anche la giurisprudenza europea, come la sentenza “Falck” della Corte di Giustizia UE del 2019, che chiarisce le condizioni per escludere l’applicazione della direttiva appalti nei servizi sanitari di emergenza.
Automediche e concorrenza: l’affidamento diretto è legittimo
La società ricorrente sosteneva che l’affidamento diretto alle OdV violasse i principi di concorrenza e qualità del servizio, evidenziando presunti episodi passati di turbativa d’asta legati a procedimenti simili. Il Consiglio di Stato ha respinto questa argomentazione, precisando che l’articolo 57 del Codice del Terzo Settore consente alle stazioni appaltanti di scegliere in via prioritaria il modello derogatorio di affidamento, senza obbligo di confronto economico con il mercato.
Secondo i giudici, il sistema delle convenzioni non compromette il mercato, ma rappresenta una soluzione conforme alle normative, volta a garantire un servizio sanitario di emergenza efficace e tempestivo.
Rimborsi e personale: chiarimenti del Consiglio di Stato
Un altro punto contestato riguardava il presunto utilizzo improprio dei rimborsi economici, che secondo la ricorrente celerebbero una retribuzione per il servizio reso. Il Consiglio di Stato ha ribadito che le spese rimborsabili devono essere rigorosamente documentate e sottoposte a verifica, escludendo qualsiasi compenso nascosto. Inoltre, i tetti economici fissati negli atti di gara hanno lo scopo di stabilire un valore di riferimento per le proposte economiche e per la pianificazione di bilancio.
Infine, sul tema del personale, la società lamentava che l’affidamento alle OdV avrebbe messo a rischio la stabilità di 100 dipendenti aziendali, dato che le associazioni si avvalgono principalmente di volontari. Anche questa tesi è stata respinta: l’articolo 33 del Dlgs n. 117/2017 permette alle OdV di assumere lavoratori dipendenti nei limiti necessari per qualificare le proprie attività, mantenendo però un equilibrio con il numero di volontari.
Un precedente significativo per il sistema di emergenza
La sentenza rafforza il ruolo delle associazioni di volontariato nel sistema sanitario, valorizzandone la capacità di gestire servizi complessi come quelli di emergenza territoriale. Le linee guida regionali, come la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1570/2004, rimangono un riferimento chiave per l’organizzazione del 118, che include automediche e ambulanze.
Questo caso rappresenta un punto fermo nella regolamentazione degli affidamenti diretti, bilanciando l’efficienza operativa con la tutela del mercato e del personale coinvolto.
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