Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) rappresentano una delle forme più significative di partecipazione attiva alla vita collettiva, offrendo un contributo essenziale allo sviluppo della coesione sociale, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Nella realtà italiana, queste organizzazioni operano in settori cruciali come la cultura, il welfare, lo sport e l’educazione, sostenute da volontari e professionisti mossi da finalità civiche e non lucrative. Capire come funzionano, quali sono le regole per costituirle e i benefici fiscali previsti è fondamentale per chi intende avviare o collaborare con un’APS.
Scopri cosa sono le Associazioni di Promozione Sociale APS, come si costituiscono, quali vantaggi offrono e cosa prevede il Codice del Terzo Settore.
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) rappresentano una componente fondamentale del Terzo Settore italiano, operando per il bene comune attraverso attività di interesse generale. Introdotte con la legge 383/2000, queste associazioni si distinguono per l’assenza di scopo di lucro e per l’impegno in iniziative rivolte sia ai propri membri che alla collettività.
Caratteristiche principali delle APS
Secondo il Codice del Terzo Settore, un’APS deve:
- Essere costituita in forma di associazione, riconosciuta o meno, composta da almeno sette persone fisiche o tre APS già esistenti.
- Avere come obiettivo lo svolgimento di attività di interesse generale, come definite dall’articolo 5 del D.lgs. 117/2017.
- Garantire l’assenza di fini di lucro, reinvestendo eventuali utili nelle attività istituzionali.
- Operare a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, promuovendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È consentito l’ingresso di altri Enti del Terzo Settore o organizzazioni senza scopo di lucro come soci, purché non superino il 50% del totale dei membri dell’APS. Eccezioni sono previste per enti di natura sportiva.
Costituzione di un’APS
Per costituire un’APS è necessario redigere un atto costitutivo e uno statuto che includano:
- L’indicazione dell’assenza di scopo di lucro e delle finalità perseguite.
- La descrizione delle attività di interesse generale che l’associazione intende svolgere.
- La sede legale e il patrimonio iniziale.
- Le norme relative all’ordinamento interno, all’amministrazione e alla rappresentanza legale.
- I diritti e gli obblighi degli associati, nonché i criteri per l’ammissione di nuovi membri.
- Le modalità di nomina degli organi sociali e, se previsto, del revisore legale dei conti.
- Le disposizioni sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
L’atto costitutivo può essere redatto tramite scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o atto pubblico.
Organi principali di un’APS
Un’APS è amministrata da un organo direttivo eletto dall’assemblea dei soci, al quale risponde direttamente. Il presidente funge generalmente da rappresentante legale dell’associazione. In alcuni casi, è previsto anche un organo di controllo.
L’associazione può avvalersi di personale dipendente o autonomo, inclusi i propri associati, se necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale o per il raggiungimento delle finalità statutarie. Tuttavia, il numero di lavoratori impiegati non può superare il 50% dei volontari o il 5% del totale degli associati.
APS e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Con l’introduzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativo dal 23 novembre 2021, le APS devono iscriversi a questo registro per ottenere il riconoscimento ufficiale e accedere alle relative agevolazioni. Le associazioni già iscritte ai precedenti registri nazionali o regionali devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni normative per completare l’iscrizione al RUNTS.
Agevolazioni fiscali per le APS
Le APS beneficiano di specifiche agevolazioni fiscali. Le erogazioni liberali effettuate a favore di queste associazioni consentono una detrazione fiscale del 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro per periodo d’imposta. Inoltre, esistono regimi fiscali agevolati per le attività commerciali svolte dalle APS, nonché norme specifiche che considerano alcune attività come non commerciali.
Le Associazioni di Promozione Sociale svolgono un ruolo cruciale nel tessuto sociale italiano, promuovendo attività di interesse generale e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini. La loro costituzione e gestione richiedono il rispetto di precise normative, ma offrono significative opportunità in termini di agevolazioni fiscali e contributo al bene comune.
un vice presidente di una associazione aps, puo far parte del direttivo di un’altra aps con gli stessi scopi o principi?
una srl può entrare a far parte di una cooperativa sociale, o comunque di una no profit?se si, in che maniera? se investe nella cooperativa può poi avere utili? grazie