Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall’art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215.
In attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.
Lavoratori autonomi occasionali: dal 18 gennaio al via una nuova comunicazione obbligatoria anche per le organizzazioni non profit
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.
In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, è possibile l’invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Lavoro autonomo occasionale: comunicazioni obbligatorie entro il 18 gennaio
Il decreto fiscale introduce l’obbligo d’informazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente che può coinvolgere anche le organizzazioni non profit. Attenzione però, la prima scadenza vale solo per alcune tipologie di prestazioni.
Il decreto fiscale (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto a partire dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione in relazione alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Esso riguarda la preventiva comunicazione che deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, tramite sms o posta elettronica, indicando i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data d’inizio e di presumibile conclusione della prestazione.
Sanzioni mancata comunicazione.
È prevista una sanzione che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
La nota congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro dello scorso 11 gennaio ha chiarito meglio i contenuti dell’obbligo, stabilendo che esso riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione) o, anche se avviati prima, ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota).
Quali sono i soggetti interessati dalla comunicazione obbligatoria?
La nota specifica che il nuovo obbligo di comunicazione interessa solo i committenti che operano in qualità d’imprenditori: sembrerebbe quindi che la disposizione interessi solamente gli enti non profit che svolgono attività commerciale e non quelli dotati di solo codice fiscale (che non svolgono quindi alcun tipo di attività commerciale).
Vista però l’incertezza a oggi esistente, e in attesa di necessarie precisazioni sul tema, sollecitate da più parti, il consiglio per tutti gli enti non profit che abbiano concluso prestazioni di lavoro autonomo occasionale e rientrino nei casi sopra descritti è quello di procedere comunque in via prudenziale all’invio della comunicazione.
Previsto a breve un nuovo approfondimento sugli adempimenti di tipo giuslavoristico e fiscale legati alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
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Come è possibile verificare che il datore di lavoro abbia ottemperato a questo obbligo? (Ed effettuare una visura od un controllo in tal senso?)