Si è avuto modo di evidenziare come il procedimento d’iscrizione al RUNTS su domanda del notaio possa riguardare, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 22 del Codice, anche enti già dotati di personalità giuridica, che intendono acquisire la qualifica di ETS.
Il procedimento d’iscrizione al RUNTS può riguardare anche enti già dotati di personalità giuridica, che intendono acquisire la qualifica di ETS.
In tali casi, per effetto del provvedimento d’iscrizione al RUNTS, la disposizione medesima chiarisce che si determina, per tutto il periodo di mantenimento dell’iscrizione al RUNTS medesimo, la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza e conseguentemente l’inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000. Tale effetto sospensivo non ha natura facoltativa, né tantomeno è rimesso alla libera determinazione dell’ente, ma discende direttamente dalla norma di legge.
La relazione governativa di accompagnamento
Come esplicitato nella relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 105/2018 (“correttivo” al Codice del Terzo settore), la disposizione in parola è stata inserita “al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del Terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Per gli enti che si iscrivono nel Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22 del codice, se già iscritti nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000, è stata prevista, a seguito dell’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la sospensione degli effetti della preesistente iscrizione presso il registro delle persone giuridiche, sicché in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore, possa riespandersi la pregressa iscrizione, evitando in tal modo la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita dall’ente sulla base del D.P.R. n. 361/2000.
In virtù della prospettata soluzione, per tutto il periodo nel quale l’ente è iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, esso soggiacerà alla disciplina propria del Codice del Terzo settore e sarà sottoposto ai controlli in esso previsti, dovendosi escludere la contemporanea sottoposizione ai controlli da parte della P.A. competente alla tenuta del registro delle persone giuridiche”. In altre parole, per effetto dell’iscrizione al RUNTS gli enti in parola non acquistano una nuova o diversa personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta ai sensi del DPR n. 361/2000.
Ugualmente, a seguito dell’eventuale cancellazione dal RUNTS, in coerenza con quanto sopra esposto, non è ravvisabile un caso di reviviscenza della personalità giuridica acquisita precedentemente all’iscrizione al RUNTS, ma più correttamente la riespansione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche e, conseguentemente, il riattivarsi dei poteri di controllo in capo all’ufficio gestore del registro delle persone giuridiche, quale autorità governativa ai sensi del codice civile, caratterizzati, tra l’altro dalla discrezionalità nel valutare l’adeguatezza del patrimonio residuo ai fini del conseguimento dello scopo sociale.
Come precedentemente evidenziato, uno degli elementi del controllo notarile di legalità, ai sensi dell’articolo 22 del Codice, concerne la sussistenza del patrimonio minimo nella misura fissata dal comma 4: occorre chiarire se la norma trovi applicazione anche nel caso di iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica (art. 22, comma 1 bis del Codice e art. 17 del D.M. n.106/2020).
Nei confronti di tali enti, al momento dell’acquisto della stessa, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale.
Al riguardo, si deve ritenere che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale per due ordini di ragioni, uno letterale e l’altro sostanziale.
Sotto il primo profilo, il comma 1-bis dell’articolo 22 fa richiamo al conseguimento dell’iscrizione al RUNTS ai sensi delle disposizioni del medesimo articolo 22 e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il successivo comma 4 annovera il patrimonio minimo; inoltre, l’art. 17 del D.M. n. 106/2020 fa riferimento alla verifica delle condizioni di legalità da compiersi in conformità all’art. 22 del Codice e all’art. 16 del medesimo decreto, che cita espressamente la sussistenza del patrimonio minimo.
La ragione sostanziale è legata alle vicende del ciclo di vita dell’ente, preesistente all’iscrizione: il patrimonio, ritenuto all’epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una deminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l’attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale.
Ad ulteriore consolidamento delle ragioni di affidabilità sottese alla prescrizione normativa, la verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile. Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto dall’art. 22, comma 4, del Codice non è infatti possibile escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità.
La suddetta verifica non deve, per comprensibili ragioni, essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell’istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell’attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. Sotto questo profilo, si condivide l’orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili – patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall’articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile.
L’attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l’ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente § 1. Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, conformemente alla previsione contenuta nell’articolo 22, comma 4 del Codice, e nell’articolo 16 del D.M. n. 106/2020, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro. In via subordinata, nel caso in cui l’ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell’organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all’articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell’istanza (ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.
Tali documenti, su cui si baserà l’attestazione del notaio circa la sussistenza del patrimonio minimo, devono essere allegati all’atto pubblico ed essere depositati unitamente all’istanza presso il competente ufficio del RUNTS.
La relazione giurata sulla consistenza del patrimonio, sulla quale si baserà l’attestazione effettuata dal notaio, dovrà essere prodotta anche con riferimento alle associazioni non riconosciute già iscritte al RUNTS, o a quelle che richiedano l’iscrizione, ove intendano ottenere la personalità giuridica secondo quanto previsto dall’articolo 18 del D.M. 15 settembre 2020 che richiama, nei limiti della compatibilità, la disciplina dell’art. 16, comma 2, del medesimo decreto; infatti, anche qualora tali enti siano titolari di somme di denaro non inferiori a quanto prescritto dall’art. 22, comma 4, delCodice, potrebbero comunque esistere in capo agli stessi eventuali ulteriori rapporti di valore patrimoniale negativo.
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