Non esistono specifici termini civilistici di conservazione per i documenti contabili degli enti non commerciali, pertanto, ci si riferisce a quanto disposto dall’articolo 2220 del codice civile per l’imprenditore commerciale, il quale stabilisce che:
le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione
per dieci anni devono conservarsi, altresì, le fatture, le lettere ed i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti
Trascorso tale periodo, pertanto, non è più possibile contestare all’imprenditore la mancanza di tale documenti.
In particolare devono essere conservati per dieci anni:
libro giornale, libro degli inventari e scritture contabili (libri obbligatori per l’imprenditore commerciale);
libro soci, libro delle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione);
o del revisore (libri obbligatori per le società a responsabilità limitata).
In ambito fiscale, la conservazione di scritture e documenti contabili è disciplinata dall’art. 22 del DPR n. 600/1973, il quale stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa civilistica, le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta.
Pertanto, ai fini fiscali, occorre verificare se l’ente non commerciale è interessato da qualche accertamento per gli anni precedenti.
In caso di accertamenti in corso, notificati nei termini, la conservazione delle scritture contabili è, dunque, obbligatoria, come detto, fino alla definizione dei medesimi, eventualmente anche oltre il termine massimo di dieci anni stabilito dall’articolo 2220 del codice civile.
Il termine di accertamento è stato unificato sia per le imposte dirette che per l’Iva ed è stato fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
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