Organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus: come adeguare gli statuti entro il 2 agosto 2019?
La Riforma del Terzo Settore entra nel vivo della sua applicazione: entro il 2 agosto 2019 organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus dovranno obbligatoriamente adeguare i propri statuti sociatari alla riforma del terzo settore.
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Il termine del 2 agosto 2019: Il termine per adeguare gli statuti riguarda ODV, le APS e le ONLUS iscritte ai rispettivi registri e albi.
Gli altri enti non iscritti, ad uno dei tre registri, NON hanno alcun obbligo di adeguamento anche se l’iscrizione è caldamente consigliata. La Circolare ministeriale specifica però che questi ultimi, se entro l’attivazione del Registro Unico del Terzo Settore intendano procedere all’iscrizione ai Registri delle ODV, delle APS o all’Albo anagrafico delle ONLUS dovranno adeguare i propri statuti al D.Lgs. 117/2017 e nelle modalità indicate dalla Circolare medesima.
Come adeguare gli statuti delle associazioni alla riforma del terzo settore?
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Adeguamento statuti entro il 2 AGOSTO 2019. La Circolare sancisce che le ODV, le APS e le ONLUS possono apportare le modifiche di adeguamento agli statuti in assemblea ordinaria, quindi beneficiando della “semplificazione” prevista al comma 2 dell’art. 101 del CTS, se però tali modifiche saranno realizzate entro il termine del 2 agosto 2019.
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Adeguamento statuti dopo il 2 AGOSTO 2019. Se si procederà alle modifiche statutarie oltre il termine del 2 agosto 2019, si dovrà applicare quanto disposto dai propri statuti per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti e non beneficeranno della “semplificazione”.
Per gli altri enti non iscritti ai registri vale quanto già menzionato nel punto precedente. Invece per quegli enti non iscritti, che vorranno iscriversi ad uno dei tre registri, sarà necessaria la corresponsione dello statuto al CTS, le modifiche apportate nel rispetto delle proprie disposizioni statutarie, e non beneficeranno della “semplificazione” di cui all’art. 101.
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