Come procedere al tesseramento atleti minorenni? Casi particolari, minori stranieri e novità contenute nella riforma dello Sport.
Per quanto riguarda il tesseramento di atleti minorenni, l’articolo 16 del D.lgs. n. 36/2021 prevede che “La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
La richiesta di tesseramento atleti minorenni può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316 del Codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice civile”.
In sostanza, la richiesta di tesseramento può essere manifestata disgiuntamente da ciascun genitore purché si tenga conto della volontà del minore in termini di ambizioni, capacità e qualità.
Tesseramento atleti minorenni: cosa fare in caso di contrasto tra genitori?
In caso di contrasto o disaccordo tra i genitori si applicano le disposizioni della art. 316 Codice civile. il quale prevede che “in caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei”. Sarà, pertanto, il giudice a decidere le sorti del minore in materia di tesseramento.
Sempre in tema di volontà del minore, il comma 2 del art. 16 rafforza tale principio, specificando che “il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso., accentrando la scelta sulla volontà del minore”. Con questa disposizione viene quindi sottolineato e rafforzata la centralità della volontà del minore.
É possibile tesserare dei minori privi di cittadinanza italiana?
Infine, gli ultimi commi prevedono una sostanziale equiparazione ai fini del tesseramento tra minori ancora privi di cittadinanza italiana e minori con cittadinanza italiana purché “siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano”.
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