Contratti tipo di sponsorizzazione e di pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD): quali sono le differenze e come gestire la materia senza incorrere in sanzioni e multe.
I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione costituiscono per le ASD una valida forma di finanziamento. I due termini però non sono sinonimi poiché tra le due fattispecie contrattuali esistono differenze sostanziali e formali di cui occorre tenere conto.
Possiamo definire la sponsorizzazione sportiva come una forma di collaborazione mediante la quale un’impresa o un ente (privato o pubblico) paga un corrispettivo ad un soggetto sportivo, sponsor, (una squadra o singoli atleti) affinché quest’ultimo, durante la manifestazione sportiva mostri un segno distintivo dello sponsor, ovvero il nome (trade-name) o il marchio ( trade-mark) con lo scopo di riceverne un ritorno pubblicitario e quale efficace veicolo di comunicazione aziendale.
Un caso assai frequente si ha con il segno distintivo dello sponsor che viene mostrato nell’abbigliamento indossato dagli atleti di una squadra (pensiamo alle maglie di un team).
Quindi con la sponsorizzazione viene istituito uno specifico abbinamento tra un avvenimento agonistico e la promozione del nome – marchio dello sponsor allo scopo di comunicare un’immagine positiva dell’impresa con conseguente riflesso sulle vendite del prodotto.
Per cui lo sponsorizzato si impegna, dietro pagamento di un corrispettivo in danaro o in natura, ad associare (abbinare) per un certo tempo, il nome (il prodotto, il marchio, i servizi o comunque l’attività produttiva) dello sponsor al proprio, rendendo esplicito che quella manifestazione è fortemente legata all’onere che lo sponsor ha sostenuto (Cass. 21 maggio 1998 n. 5086).
Complessa è la situazione dal punto di vista giuridico poiché, nonostante le sollecitazioni dottrinali e l’ampio utilizzo, il contratto in esame non ha ancora trovato una sua normazione specifica e collocazione codicistica. Resta un contratto, atipico, a forma libera, di natura patrimoniale, sinallagmatico, con caratteristiche del tutto peculiari, che non ne consentono la riconducibilità ad altri contratti tipici. Di conseguenza la sponsorizzazione resta soggetta alla generale disciplina del contratto ed in particolare all’art. 1322, comma 2, c.c. per la valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.
Nella sua atipicità viene spesso ricondotto alla vasta categoria dei contratti di pubblicità dai quali però si differenzia, come la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato. Si parla infatti di pubblicità quando l’attività promozionale è occasionale rispetto all’evento sportivo: si pensi ad esempio ai cartelloni, ai manifesti, agli striscioni pubblicitari relativi ad un prodotto collocati
Il termine trae origine dal latino “sponsor sponsoris” ovvero garante, mallevatore, padrino, e dall’inglese “sponsor” ovvero colui che finanzia l’attività sportiva di una squadra o di un singolo atleta, o di una manifestazione culturale al fine di ricavare pubblicità per i propri prodotti.
Per la dottrina economica la sponsorizzazione, quale particolare tecnica di comunicazione aziendale, rientra nel c.d. marketing-mix, ovvero nell’insieme degli strumenti a cui l’impresa può ricorrere per raggiungere i suoi obiettivi commerciali.
Va comunque detto che la legge 6 agosto 1990 n. 223 contenente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, nel regolamentare le sponsorizzazioni ne offriva, nell’art. 8 comma 12, una prima definizione. Norma ora abrogata dal T.U della radiotelevisione, di cui al Decreto legislativo 31 luglio 2005 n.177, nel quale all’art. 2 lett. h) la
sponsorizzazione viene definita come il contributo di un’impresa pubblica o privata o di una persona fisica non impegnata nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il proprio nome, il proprio marchio, la propria immagine, le proprie attività o i propri prodotti.
La differenza tra le due fattispecie contrattuali in termini di occasionalità rispetto all’evento sportivo è stata espressa dalla Corte di Cassazione nelle sentenze 428 e 429 del 19 gennaio 1996.
Inoltre con la pubblicità l’oggetto del negozio si concentra in un messaggio pubblicitario diretto, riconoscibile, esplicito ed immediato, finalizzato a favorire la vendita di quel certe bene o di quel certo servizio, dietro pagamento di un corrispettivo. Con la sponsorizzazione invece il messaggio è indiretto e non si fonda sulla esaltazione delle qualità del prodotto o del servizio di un’azienda, ma sulla divulgazione del segno distintivo dello sponsor ( in tal senso Consiglio di Stato 31 luglio 2013 n. 4034).
Non a caso l’elemento caratteristico della sponsorizzazione è il c.d. “effetto di ritorno” per cui il messaggio commerciale, attraverso la veicolazione del marchio, sarà persuasivo, sottile al fine di indurre all’acquisto di quel prodotto o di quel servizio.
Tra le due fattispecie contrattuali in esame fino a poco tempo fa era differente è anche il regime fiscale soprattutto ai fini IVA: in caso di applicazione del regime fiscale agevolato ex L. 398/91, l’IVA da versare su proventi conseguiti da sponsorizzazione è pari al 90% dell’importo IVA indicato in fattura; per i proventi derivanti da pubblicità l’IVA da versare è pari invece al 50% dell’importo indicato in fattura.
Con il Decreto Salva Italia n. 175/2014 in vigore dal 13 dicembre 2014, ed in specifico con la previsione di una semplificazione dei regimi fiscali, nelle ipotesi di L 398/91, si ha l’unificazione forfettaria dell’IVA al 50% sia per la pubblicità che per la sponsorizzazione. Inoltre, in base alla Risoluzione Ministeriale n. 137/E del 9 agosto 1999, quando i contratti di sponsorizzazione comprendono anche prestazioni pubblicitarie, tutte le somme corrisposte dallo sponsor, anche quelle erogate per mera pubblicità (es. per mezzo di volantini pubblicitari) sono soggette alla stessa tassazione della sponsorizzazione e devono essere “abbattute” ai fini IVA del 10% e non del 50%.
Sebbene non esista alcuna disposizione di legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata a cui seguirà sua registrazione nell’ufficio competente. In merito a quest’ultima incombenza ed alla relativa imposta, occorre rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quei contratti per cui sussiste l’obbligo di registrazione. L’imposta di registro non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover “usare” detto contratto.
Qualora, ad esempio, dovessero insorgere controversie in fase di adempimento e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto per il suo utilizzo giudiziario, nascerebbe immediatamente il suddetto obbligo impositivo.
Si tratta di sentenze relative ad imposte su spettacoli, oggi sostituite con la diversa imposta sugli intrattenimenti. Qui la Suprema Corte stabilisce che si tratta di sponsorizzazione tutte le volte in cui tra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento viene istituito uno specifico abbinamento. Si tratta invece di pubblicità se l’attività promozionale è, rispetto all’evento, in rapporto di semplice occasionalità (cartelloni, striscioni, richiami acustici e visivi).
Le spese di sponsorizzazione, seppure per una dottrina minoritaria vengono ricondotte nel novero di quelle di rappresentanza, per consolidate interpretazioni giurisprudenziali e ministeriali rientrano tra quelle di natura pubblicitaria con risvolti assolutamente positivi per la deducibilità di tali spese realizzabile integralmente senza rischi di contenzioso fino a 200 mila euro.
Se poi il contratto prevede un impegno economico considerevole da parte dello sponsor, sarà bene optare per una scrittura privata autenticata affinchè quel contratto possa acquistare maggiore valore probatorio.
Ma oltre alla valenza probatoria, la forma scritta dell’accordo consente di disporre della documentazione necessaria ai fini della detraibilità fiscale e consente altresì di accertare data e luogo di stipula. Senza dimenticare la possibilità di inserire clausole arbitrali o relative al diritto applicabile.
Considerato il forte utilizzo e la sempre maggiore richiesta di fonti di finanziamento alternative a quello così detto tradizionale, la Commissione Contratti della Camera di Commercio di Ancona ha ritenuto di trattare la materia elaborando due modelli, il Contratto tipo di Sponsorizzazione e il
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