All’interno della Riforma dello sport, le cui deleghe sono state dettate con la legge 8 agosto 2019, n. 86, sono stati recentemente pubblicati due decreti legislativi che riguardano le Associazioni e società sportive dilettantistiche:
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 18 marzo 2021 13;
- il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, recante “Attuazione dell’articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021.
Natura, finalità, modalità di iscrizione e di cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Per quello che qui ci riguarda, il D.Lgs. n. 36/2017 dedica alle “Associazioni e società sportive
dilettantistiche” il Capo I (artt. 6 – 12), mentre il D.Lgs. n. 39/2021, dedica l’intero Titolo II al “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”. Entrambi i decreti citati riportano la stessa identica definizione di “associazione o società sportiva dilettantistica”, definendole – il primo all’art. 1, comma 1, lett. a) e il secondo all’art. 2, comma 1, lett. l) – “il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.
Mediante l’iscrizione nel Registro nazionale per questi enti, come vedremo meglio al punto 3.4.12, si apre la possibilità di assumere la qualifica di “Enti del Terzo settore”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e di “impresa sociale”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 112/2017.
Natura e finalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
All’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche viene, tra l’altro, riconosciuto, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, il valore di certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società ed associazioni sportive (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021; art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021).
Dunque, l’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, come precisato all’art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 39/2021, sarà il registro al quale dovranno essere iscritte – per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport – tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, e che operano nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Il Registro è un tipico strumento di pubblicità soggettiva, in quanto assolve all’esigenza di rendere conoscibile l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica, ivi compresa quella didattica e formativa, mediante la diffusione di atti concernenti gli operatori che svolgono dette attività.
L’iscrizione, invero, investe unicamente le vicende relative alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dando notizia dell’avvio dell’attività e di ogni successiva vicenda.
La struttura del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – Le sezioni speciali.
Il “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, che andrà a sostituire l’attuale “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, viene istituito presso il Dipartimento per lo sport e sarà gestito interamente gestito con modalità telematiche.
Il Dipartimento per lo sport dovrà – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto definire, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro (art. 11, comma 1).
L’intento del legislatore è presumibilmente quello di realizzare un sistema organico e completo di pubblicità per tutti i soggetti che in diverse forme, strutture e dimensioni operano nel settore dello sport dilettantistico, assicurando mediante l’impiego di tecniche informatiche la completezza e l’organicità dell’informazione, oltre che la diffusione in tempi reali su tutto il territorio nazionale.
Il Registro è sostanzialmente strutturato in due sezioni, nelle quali sono rispettivamente iscritte:
- le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa e,
- in una sezione “speciale”, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paraolimpico (CIP) (art. 5, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 39/2021).
Inoltre, al fine della tutela delle minoranze linguistiche e nel rispetto degli articoli 99 e 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, verrà istituita una apposita sezione del Registro, alla quale possono accedere le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che hanno sede legale in Provincia di Bolzano. Le modalità di accesso e di gestione congiunta alla suddetta sezione da parte del personale della provincia dovranno essere definite con accordo tra il Dipartimento per lo sport e la Provincia autonoma di Bolzano (art. 11, comma 3).
Le Regioni e la Provincia autonoma di Trento potranno, altresì, istituire apposite sezioni regionali del registro, le cui modalità di accesso e di gestione delle stesse dovranno essere definite tramite apposito accordo con il Dipartimento dello sport (art. 11, comma 4).
La domanda di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
La domanda di iscrizione va inviata, per via telematica, al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante, allegando la documentazione prevista al comma 2 dell’articolo 6 del decreto.
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:
- accogliere la domanda e iscrivere l’ente;
- rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (art. 6, comma 4).
Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda (art. 6, comma 5).
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonchè di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente viene cancellato dal Registro (art. 6, comma 6).
Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, dovrà depositare presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:
- il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
- i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- i verbali che modificano gli organi statutari;
- i verbali che modificano la sede legale (art. 6, comma 3).
Se l’atto costitutivo dell’Associazione è ricevuto dal notaio, l’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021 prevede che l’iscrizione presso il competente ufficio del Dipartimento venga richiesta dallo stesso notaio che, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, in particolare, delle disposizioni sulla natura dilettantistica, deve depositare entro venti giorni l’atto costitutivo con i relativi allegati richiedendo l’iscrizione.
Tale termine dovrebbe decorrere non dalla stipula dell’atto costitutivo, ma dalla data di ricezione della comunicazione di affiliazione alla federazione nazionale di riferimento, posto che costituisce elemento essenziale per l’esercizio dell’attività sportiva programmata. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l’ente nel registro stesso.
Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro.
Tali atti vanno depositati presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica (art. 14, comma 3). 2.2.5. Opponibilità ai terzi degli atti depositati
Secondo quanto disposto all’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2021, gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l’ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza (art. 10, comma 2).
Dunque, l’iscrizione non è sufficiente a rendere opponibili ai terzi gli atti, pur regolarmente pubblicati, relativamente alle operazioni che sono compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro. In questo caso l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione determina soltanto una presunzione relativa che i terzi possono vincere provando di essere stati nell’impossibilità di averne avuto conoscenza.
L’acquisizione della personalità giuridica
Per le Associazioni sportive dilettantistiche il legislatore della riforma ha previsto una importante deroga per il riconoscimento della personalità giuridica. L’art. 7 del D.Lgs. n. 39/2021 prevede, infatti, che con la domanda di iscrizione nel Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica.
Il successivo art. 14, dello stesso decreto, al primo comma, precisa che l’acquisto della personalità
giuridica – in deroga a quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – si realizza con l’iscrizione nel Registro. Per le Associazioni sportive dilettantistiche, quindi, non sarà più necessaria, per l’acquisto della personalità giuridica, l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche su provvedimento della prefettura della provincia dove ha sede l’ente.
Dunque ricapitolando:
- con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica (art. 7);
- le associazioni dilettantistiche, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro.
Da ciò consegue che l’iscrizione nel Registro ha efficacia costitutiva, nel senso che per effetto dell’iscrizione l’Associazione sportiva dilettantistica acquista la capacità di operare nel settore sportivo di riferimento entrando in funzione la sua struttura organizzativa.
L’efficacia costitutiva è pure prevista per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, analogamente a quanto prevede l’art. 2436, comma 5, Codice civile per le deliberazioni di modifica dello statuto di società per azioni, con la conseguenza che l’iscrizione è condizione necessaria per la loro attuazione.
Per quanto riguarda le Province di Bolzano e di Trento, rimane fermo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118 (recante “Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine”), secondo i quali:
- spetta alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le materie di loro competenza, il potere di riconoscere le persone giuridiche private, operanti nell’ambito provinciale;
- spetta ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all’articolo precedente, che esercitano la loro attività in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime.
I certificati di iscrizione e i moduli per l’autocertificazione
Il Dipartimento per lo sport rilascia i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse (art. 8).
Al fine di garantire la massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle Società e dalle Associazioni sportive dilettantistiche, predispone specifici moduli per l’autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (art. 15).
La cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
La cancellazione di un ente dal Registro – secondo quanto disposto dall’articolo 9 – avviene a seguito:
- di istanza motivata da parte dell’ente iscritto;
- di accertamento d’ufficio,
- di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi,
- dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero
- della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.
Il processo di trasmigrazione dal vecchio al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Il nuovo “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, andrà a sostituire l’attuale “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, istituito dal CONI, con delibera del consiglio nazionale del 19 giugno 2009, per conferire “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte in tale registro, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, saranno automaticamente trasferite nel Registro e continueranno a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione (art. 12).
Funzionamento e revisione del Registro
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per lo sport, dovrà definire, con apposito provvedimento, la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro.
Il Dipartimento per lo sport dovrà, inoltre, provvedere – con cadenza triennale – alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso (art. 11, comma 3).
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