Se la vostra associazione svolge una attività che comporta una probabilità di poter cagionare danni alla salute di terzi è il caso che vi informiate al più presto su quale polizza assicurativa associazioni scegliere.

Polizza assicurativa associazioni. L’art. 4 della L. n. 266/1991 ha introdotto l’obbligo di assicurazione per le associazioni di volontariato a favore dei propri volontari.

L’assicurazione prevista dalla Legge prevede una duplice copertura perché comprende sia una responsabilità contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, sia una assicurazione per la Responsabilità civile (Rc) verso terzi.

 

Se la vostra associazione svolge una attività che comporti una probabilità relativamente elevata di poter cagionare danni alla salute di terzi (magari giovani e sportivi) è opportuno che si preoccupi di concordare con la propria Compagnia assicuratrice massimali molto elevati, nell’ordine almeno del milione di euro per sinistro.

Nella determinazione dei massimali è poi opportuno valutare quale tipo di massimale prevede la Polizza assicurativa associazioni da stipulare:

  • sono preferibili le polizze che indicano il massimale per ciascun sinistro e per ciascun volontario in quanto sono più favorevoli, di più semplice comprensione e al momento risultano essere le più diffuse;

  • é opportuno verificare che il massimale sia relativo a ciascun sinistro e non al periodo assicurativo (quindi, se il volontario a distanza di pochi giorni causa un secondo sinistro, la compagnia deve risarcire interamente anche il secondo);

  • è opportuno verificare che il massimale venga corrisposto per ciascun volontario che abbia concorso a causare il danno e non globalmente per il sinistro indipendentemente dal numero di volontari responsabili o dal concorso con l’associazione: nel caso di un sinistro, come già si è avuto modo di vedere, opera spesso una responsabilità sociale tra i volontari e l’associazione e quindi è più opportuno che i volontari e l’associazione abbiano distinte coperture assicurative con distinti massimali così che, in caso di concorso di responsabilità, finiscano in pratica per sommarsi.

Polizza assicurativa associazioni: quando conviene stipulare una polizza integrativa?

Qualora, tuttavia, si ritenga che il massimale per la responsabilità degli amministratori sia insufficiente o si desideri avere maggiore serenità nel compiere le scelte in nome e per conto dell’associazione rappresentata, il Presidente ed i consiglieri della scrivente Associazione possono attivare una polizza ‘integrativa’ per elevare i massimali già previsti nella polizza stipulata dall’associazione stessa. A tal proposito, esistono compagnie assicurative le cui somme assicurate valgono fino alla concorrenza di euro da 2.500.000 a 5.000.000 di euro che rappresentano il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i prestatori di lavoro (Rco) con i limiti di: Rct per persona deceduta o ferita da 1.000.000 a 2.000.000 €, Rct per danni a cose da 250.000 a 1.000.000 €, Rco per persona deceduta o ferita da 775.000 a 1.000.000 €.