Anche le ASD e SSD sono chiamate a gestire i nuovi adempimenti alla luce del cosiddetto decreto Pnrr 2 (dl 36/2022) che riguardano l’utilizzo del POS e fatturazione elettronica.
L’obbligo di dotarsi di un POS – o altro strumento di pagamenti elettronici – è stato inserito da tempo (art. 15 del D.L. 179/2012) ma con il cosiddetto decreto Pnrr 2 (art. 18 comma 1 del dl 36/2022) sono state introdotte le sanzioni nel caso in cui non si assicuri la possibilità di effettuare il pagamento con tale modalità.
Associazioni e società sportive sono obbligate a utilizzare il POS e la fatturazione elettronica dal primo luglio 2022.
L’associazione che non concede l’utilizzo del pagamento con carte di pagamento è infatti passibile di una doppia sanzione pecuniaria amministrativa pari:
- ad un importo fisso di 30 euro a transazione rifiutata
- ad un importo variabile pari al 4% del valore della transazione rifiutata.
Non è invece prevista una sanzione se nel corso di una verifica fiscale, per esempio, si accerti la mancanza del POS.
La norma stabilisce l’obbligo per tutti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”. Allo stato attuale, quindi, sarebbero escluse le associazioni che percepiscono esclusivamente quote di adesione e contributi liberali.
Forti dubbi sull’obbligatorietà del POS per ASD e SSD sono emersi anche rispetto alle associazioni, titolari di solo codice fiscale, che realizzano servizi inerenti alle attività istituzionali (ad esempio la quota di iscrizione al corso di pallacanestro o la quota di iscrizione ad una manifestazione sportiva), dietro corrispettivo specifico versato dai propri soci.
Tali corrispettivi sono “decommercializzati” (ex art. 148, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi) ma restano il prodotto di una prestazione di servizi per cui un atteggiamento prudenziale ci fa ritenere opportuno dotarsi di tale sistema di pagamento anche in questo caso.
Nessun dubbio rispetto all’obbligo di Pos quando l’associazione è titolare di partita Iva.
Come comportarsi in caso di Obbligo POS?
Se l’associazione è tenuta a dotarsi del POS il socio avrà la possibilità di versare tramite carte di pagamento anche la quota di adesione o un contributo liberale, atteso che l’obbligo è previsto in capo ai soggetti che effettuano prestazioni di servizi e non in relazione all’effettuazione di attività di vendita di beni e prestazioni di servizi.
L’introduzione del POS non significa vietare le transazioni in contanti. Restano in vigore le attuali disposizioni che prevedono:
- per la generalità dei contribuenti fino al 31 dicembre 2022 il divieto di effettuare transazioni in contanti per importi superiori a 2.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite scenderà nuovamente a 1.000 euro;
- per le associazioni e le società sportive in regime 398/1991 l’obbligo di effettuare transazioni tracciabili per importi pari o superiori a 1.000 euro. A prevederlo è l’articolo 25 della legge 133/1999.
La disposizione afferma semplicemente il diritto in capo al socio o utente di pagare con questo strumento.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2020 (legge 27/12/2019 n. 160) ha previsto che le spese per attività sportive praticate dai minori sono detraibili ai fini IRPEF solo se pagate mediante strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, debito, ecc.).
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