In ambito sportivo, il concetto di Co.Co.Co. Sportivo riveste un ruolo fondamentale nella definizione dei rapporti lavorativi. Tale modalità contrattuale implica l’assunzione di un collaboratore sportivo che si obbliga a svolgere un’attività, che può consistere nella realizzazione di un’opera o nella fornitura di un servizio, con un impegno di natura sostanzialmente personale e su base regolare. Il tutto avviene nell’interesse e sotto la guida dell’ente o dell’individuo che commissiona il lavoro, garantendo al contempo una gestione autonoma del proprio orario e metodi di lavoro, in assenza di un rapporto di dipendenza gerarchica.
Co. Co. Co. Sportivo: guida completa per associazioni e collaboratori sportivi. Definizione, limiti e soglie di reddito.
Le mansioni all’interno del quadro della Co.Co.Co. Sportivo nel settore sportivo possono essere assunte da individui con specifiche qualificazioni ed appartenenti a determinate categorie. Ecco chi può ricoprire questi ruoli:
- Soci o Tesserati con Qualifiche Accademiche: coloro che hanno conseguito una Laurea in Scienze Motorie sono idonei a svolgere compiti nel campo sportivo sotto la modalità Co.Co.Co. Questo gruppo include professionisti con una solida base teorica e pratica, preparati a occuparsi di attività legate alla prestazione fisica, all’allenamento e alla salute.
- Soci o Tesserati con Diploma di Specializzazione: individui in possesso di un Diploma in una Specifica Disciplina sportiva, rilasciato da Enti o Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), sono anch’essi qualificati. È fondamentale, però, che l’Ente o la Federazione che rilascia il diploma sia effettivamente accreditata dal CONI.
Avvertenze sui Diplomi Sportivi
È necessario prestare attenzione a due questioni principali riguardanti i diplomi di specifica disciplina sportiva:
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- Validità dell’Ente Emettitore: alcune organizzazioni, nonostante utilizzino la denominazione di “Federazione”, potrebbero non essere riconosciute dal CONI. Si raccomanda di verificare l’accreditamento dell’Ente o della Federazione sul sito ufficiale del CONI prima di procedere.
- Riconoscimento della Disciplina: anche se il diploma è stato emesso da un Ente o una Federazione riconosciuta dal CONI, è cruciale assicurarsi che la disciplina sportiva specifica sia anch’essa riconosciuta dal CONI. La verifica delle discipline accettate può essere effettuata consultando le risorse ufficiali del CONI.
Ruoli nel Co.Co.Co. Sportivo
I professionisti qualificati possono svolgere varie funzioni all’interno dell’ambito sportivo, tra cui:
- Atleta: partecipare attivamente alle competizioni sportive rappresentando enti o squadre.
- Allenatore: guidare e sviluppare le capacità tecniche e strategiche degli atleti.
- Istruttore: fornire formazione e istruzione nelle tecniche e nelle pratiche sportive.
- Direttore Tecnico: supervisionare gli aspetti tecnici di squadre o federazioni sportive.
- Direttore Sportivo: gestire le operazioni sportive e le strategie di sviluppo atletico.
- Preparatore Atletico: specializzarsi nella preparazione fisica degli atleti, mirando al miglioramento delle loro performance.
- Direttore di Gara: assicurare il corretto svolgimento delle competizioni, garantendo il rispetto delle regole.
Le collaborazioni nel settore sportivo attraverso il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa Co.Co.Co. sportivo si estendono anche a quelle figure che, pur non avendo titoli specifici, sono ritenute fondamentali per l’attività sportiva secondo i regolamenti tecnici delle singole discipline. Questo include ruoli definiti dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e dalle Discipline Sportive Associate (DSA), che sono identificate come cruciali per il funzionamento e lo svolgimento delle attività sportive, secondo le normative e le esigenze stabilite dal Dipartimento dello Sport.
Ulteriori condizioni per le collaborazioni sportive
Per quanto riguarda le condizioni specifiche relative alle collaborazioni Co.Co.Co. nel settore sportivo, ci sono diversi aspetti da considerare:
- Limitazioni Orarie: la durata dell’impegno lavorativo dei collaboratori non deve eccedere le 24 ore settimanali. Questo limite non include il tempo dedicato alla partecipazione effettiva in gare o eventi sportivi.
- Contrattualistica: è necessario formalizzare la relazione di lavoro attraverso un contratto di Co.Co.Co. Sportivo, che definisce i termini e le condizioni della collaborazione.
- Coordinamento delle Prestazioni: le attività svolte dal collaboratore devono essere coordinate e conformi ai regolamenti tecnici-sportivi delle federazioni FSN-DSA-EPS, garantendo l’aderenza agli standard professionali e organizzativi del settore.
- Modalità di Pagamento: i compensi dovuti al collaboratore devono essere erogati attraverso metodi di pagamento tracciabili, come il bonifico bancario, per assicurare la trasparenza e la regolarità finanziaria.
Rimborsi e Compensi
I collaboratori sportivi possono ricevere rimborsi spese, i quali devono essere documentati e giustificati attraverso ricevute o fatture relative alle spese sostenute, o rimborsi chilometrici per spostamenti fuori dal comune di residenza. È importante sottolineare che non sono permessi rimborsi forfettari non documentati.
Soglie di Compensazione
Le collaborazioni sportive sono soggette a soglie di compensazione che determinano gli obblighi fiscali e contributivi sia per l’associazione sia per il collaboratore. Queste soglie incidono sulla gestione delle tasse e dei contributi previdenziali, influenzando le modalità di dichiarazione dei redditi e di contribuzione sociale. La specificazione di queste soglie richiede un’attenta valutazione delle normative vigenti, che possono variare in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti del settore sportivo.
Co.Co.Co sportivo fino a 5.000 euro
Per i collaboratori sportivi che operano sotto il regime di Co.Co.Co. sportivo con un guadagno annuo fino a 5.000,00 euro, esistono specifiche direttive normative e procedurali da seguire, sia per l’associazione sportiva dilettantistica sia per il collaboratore stesso. Queste linee guida assicurano la trasparenza e la regolarità dei rapporti lavorativi nel contesto sportivo:
- Formalizzazione del Contratto: l’accordo di collaborazione viene formalizzato tramite un contratto di lavoro autonomo, redatto secondo i criteri della collaborazione coordinata e continuativa. Il documento deve essere firmato da entrambe le parti, con sigla su ogni pagina e firme in calce.
- Comunicazione Obbligatoria: l’associazione sportiva è tenuta a notificare l’avvio della collaborazione al centro per l’impiego locale, opzionalmente tramite il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa del collaboratore.
- Assenza di Busta Paga: non è richiesta la creazione di un cedolino paga tradizionale per il collaboratore sportivo, in linea con la natura autonoma della collaborazione.
- Modalità di Pagamento: il compenso dovuto al collaboratore deve essere versato in forma tracciabile, per garantire la trasparenza delle transazioni finanziarie.
- Ricevuta di Pagamento: il collaboratore è tenuto a fornire una ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento e la conformità ai limiti di orario e retribuzione previsti (non oltre le 24 ore settimanali e i 5.000,00 euro annui).
- Registrazione al RASD: i compensi versati devono essere registrati all’interno del RASD, assicurando così una corretta documentazione delle transazioni.
- Natura del Compenso: il pagamento ricevuto dal collaboratore è considerato netto, senza detrazioni previdenziali o fiscali alla fonte da parte dell’associazione sportiva.
- Certificazione Unica: a conclusione dell’anno fiscale, tipicamente entro febbraio o marzo dell’anno successivo, l’associazione sportiva deve compilare e presentare la Certificazione Unica (CU) relativa ai compensi erogati al collaboratore.
Queste disposizioni assicurano un quadro normativo chiaro e dettagliato per la gestione dei rapporti di collaborazione sportiva, garantendo diritti e doveri chiaramente definiti per entrambe le parti coinvolte.
Co.Co.Co sportivo da 5.001 euro fino a 15.000 euro
Per i collaboratori sportivi che operano nel regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) e percepiscono un reddito annuo compreso tra 5.000,01 euro e 15.000,00 euro, le procedure amministrative e le responsabilità sia per le associazioni sportive dilettantistiche sia per i lavoratori si evolvono in modo da rispecchiare le maggiori implicazioni fiscali e previdenziali di questa fascia di reddito. Di seguito, vengono delineate le specifiche normative e procedurali per questa categoria di reddito:
- Continuità Contrattuale: l’accordo di collaborazione, già formalizzato attraverso un contratto di Co.Co.Co. per i redditi fino a 5.000,00 euro, mantiene la sua validità. Questo contratto deve essere stato siglato prima dell’inizio dell’attività lavorativa, garantendo così la legalità del rapporto fin dal suo esordio.
- Comunicazione Iniziale: la comunicazione dell’avvio della collaborazione, già effettuata al centro per l’impiego o attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS), rimane valida e non necessita di ulteriori procedure per questa fascia di reddito.
- Assenza di Busta Paga: analogamente alla fascia di reddito precedente, non si prevede l’emissione di una busta paga o di un cedolino per il collaboratore, in quanto il rapporto è regolamentato come collaborazione autonoma.
- Pagamenti Tracciabili: i compensi continuano ad essere erogati attraverso metodi tracciabili, assicurando trasparenza e conformità alle normative vigenti.
- Ricevute di Pagamento: il collaboratore è tenuto a fornire ricevute che attestino l’avvenuto pagamento. Tuttavia, è importante notare che, pur rilasciando ricevuta per il pagamento, il collaboratore deve ora essere consapevole dei nuovi obblighi pensionistici.
- Oneri Pensionistici: a questa fascia di reddito si applica la novità più rilevante: l’obbligo per l’associazione di detrarre gli oneri pensionistici dal compenso erogato. Questi oneri devono essere versati utilizzando il modello F24.
- Registrazione e Documentazione: le operazioni finanziarie devono essere diligentemente registrate nel RASD, garantendo così un’accurata documentazione amministrativa.
- Certificazione Unica Annuale: come per la fascia di reddito inferiore, l’associazione è tenuta a compilare e presentare la Certificazione Unica (CU) a fine anno, specificando i compensi erogati nel corso dell’anno fiscale.
Questa fascia di reddito introduce dunque specifici obblighi previdenziali, riflettendo la necessità di una maggiore attenzione alle disposizioni fiscali e contributive per i collaboratori che rientrano in questo intervallo di guadagno.
Co.Co.Co sportivo per importi superiori a 15.000,01 euro.
Nel contesto dei collaboratori sportivi che operano con un regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) e percepiscono un reddito annuo superiore a 15.000,01 euro, le procedure e gli obblighi normativi diventano più stringenti, riflettendo l’importanza di una gestione accurata e conforme alle normative fiscali e previdenziali. Questo segmento di reddito implica una serie di requisiti specifici:
- Continuità Contrattuale: il fondamento di questa relazione lavorativa rimane il contratto di Co.Co.Co., già stipulato all’inizio dell’attività lavorativa, che stabilisce i termini e le condizioni della collaborazione.
- Comunicazione Obbligatoria: l’obbligo di notificare l’inizio della collaborazione al centro per l’impiego, attraverso il Registro delle Attività Sportive (RAS), rimane invariato e deve essere già stato adempiuto nelle fasi iniziali del rapporto lavorativo.
- Introduzione della Busta Paga: una novità significativa per questa fascia di reddito è l’obbligo di predisporre una busta paga (o cedolino) per il collaboratore, elaborata da un professionista. Questo documento serve a dettagliare il compenso, gli oneri dedotti e le ore lavorative, assicurando trasparenza e chiarezza nella gestione dei compensi.
- Pagamenti Tracciabili: i compensi devono continuare ad essere erogati attraverso metodi tracciabili, mantenendo l’integrità finanziaria della transazione tra l’associazione e il collaboratore.
- Deduzione di Oneri Pensionistici e Fiscali: per questa fascia di reddito, dal compenso erogato devono essere detratti non solo gli oneri pensionistici ma anche quelli fiscali. Questi oneri sono versati utilizzando il modello F24, conformemente alle normative vigenti.
- Documentazione Finale: ìl collaboratore è tenuto a firmare la busta paga o il cedolino, nonché una ricevuta che attesta il non superamento del limite delle 24 ore settimanali di lavoro.
- Certificazione Unica Annuale: come per le altre fasce di reddito, a fine anno fiscale, l’associazione deve compilare e presentare la Certificazione Unica (CU), che dettaglia tutti i compensi erogati al collaboratore nel corso dell’anno.
Questa fascia di reddito implica una gestione più complessa e strutturata dei rapporti di lavoro, con l’introduzione di documentazione dettagliata e l’adempimento di obblighi fiscali e previdenziali più onerosi, a testimonianza dell’importanza di una corretta e scrupolosa amministrazione dei rapporti lavorativi nel settore sportivo dilettantistico.
Per i collaboratori sportivi dilettanti che sono anche dipendenti pubblici e desiderano intraprendere un’attività lavorativa aggiuntiva sotto forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.) con un sodalizio sportivo dilettantistico, esistono specifiche procedure da seguire per garantire la conformità con le normative che regolamentano il cumulo di attività lavorative per i dipendenti della pubblica amministrazione. Queste procedure sono delineate per assicurare che l’attività supplementare non entri in conflitto con gli impegni e le responsabilità primarie del lavoratore presso la propria amministrazione di appartenenza.
Procedura di Autorizzazione per Dipendenti Pubblici per co.co.co sportivi
- Richiesta di Autorizzazione: il dipendente pubblico interessato a instaurare un rapporto di Co.Co.Co. con un’associazione sportiva dilettantistica deve presentare una richiesta formale di autorizzazione alla propria amministrazione di appartenenza. Questa richiesta deve essere compilata con cura, specificando la natura del rapporto di collaborazione proposto e garantendo che non vi sia alcun conflitto di interesse o compromissione delle responsabilità lavorative presso l’amministrazione pubblica.
- Termine per la Risposta: l’amministrazione ha l’obbligo di valutare la richiesta e fornire una risposta entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della stessa. Questo periodo consente all’amministrazione di valutare adeguatamente se l’attività proposta sia compatibile con gli impegni lavorativi del dipendente.
Esito della Richiesta:
- Autorizzazione: se l’amministrazione decide di autorizzare la collaborazione, essa fornirà una risposta formale che permette al dipendente di procedere con l’attivazione del rapporto di Co.Co.Co. con il sodalizio sportivo.
- Rigetto: in caso di valutazione negativa, l’amministrazione esprimerà formalmente il proprio rigetto, motivando la decisione in base a possibili conflitti di interesse o interferenze con le prestazioni lavorative presso la pubblica amministrazione.
- Silenzio-Assenso: qualora non vi sia alcuna comunicazione da parte dell’amministrazione entro il termine di 30 giorni, l’autorizzazione si intende tacitamente accordata. Questa disposizione garantisce che il processo non venga indebitamente rallentato da ritardi burocratici.
Importanza della Procedura
Questo processo di autorizzazione è cruciale per mantenere un equilibrio tra le responsabilità professionali del dipendente pubblico e le opportunità di collaborazione esterne. Assicura che l’attività secondaria non pregiudichi l’efficienza e l’imparzialità del servizio pubblico, oltre a prevenire potenziali conflitti di interesse. La trasparenza e la regolamentazione di queste attività secondarie sono fondamentali per preservare l’integrità del servizio pubblico e garantire che le attività extralavorative dei dipendenti pubblici siano svolte in maniera etica e responsabile.
Nel quadro delle collaborazioni sportive, particolare attenzione è rivolta alla sicurezza e al benessere dei minori, nonché alla salute dei collaboratori stessi. Per i collaboratori sportivi dilettanti che interagiscono con minori o che svolgono attività fisica nell’ambito di un sodalizio sportivo dilettantistico, sono previsti specifici adempimenti normativi:
Verifiche Pre-Contrattuali per la Protezione dei Minori
Certificato del Casellario Giudiziario: Prima dell’attivazione di un rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa (Co.Co.Co.), il collaboratore sportivo è tenuto a fornire al sodalizio sportivo dilettantistico il certificato del casellario giudiziario. Questo documento, previsto dall’art. 25 bis del DPR 313/2002, ha lo scopo di verificare l’assenza di condanne per reati sessuali a danno di minori o di misure interdittive iscritte al casellario. La presentazione di tale certificato è un passo cruciale per garantire un ambiente sicuro per i minori coinvolti nelle attività sportive.
Salute e Sicurezza dei co.co.co sportivi
Visita Medica: Oltre alle verifiche per la tutela dei minori, è fondamentale assicurare che il collaboratore sportivo sia in buona salute e fisicamente idoneo a svolgere l’attività prevista. Pertanto, è necessario che il collaboratore presenti un certificato di idoneità all’attività sportiva dilettantistica (non agonistica), rilasciato da un medico specializzato in medicina dello sport. Tale certificato ha una validità annuale dalla data di emissione e deve essere rinnovato periodicamente per confermare il mantenimento delle condizioni di salute idonee.
Questi requisiti non solo rispondono a precise disposizioni normative, ma rappresentano anche un impegno etico e professionale del sodalizio sportivo e del collaboratore stesso verso la protezione dei partecipanti più vulnerabili e la promozione di uno sport sicuro e inclusivo. La verifica dell’assenza di precedenti giudiziari rilevanti e la conferma dell’idoneità fisica sono passaggi essenziali per costruire un ambiente sportivo in cui tutti i partecipanti, specialmente i minori, possano sentirsi sicuri e supportati.
Mi è stato utile ma non si parla di norme su recessione di co co co sportiva inferiore a 5000 € da parte del collaboratore, per esempio quanto preavviso dare e come.
Ringrazio anticipatamente se voleste cortesemente rispondere. Buona giornata