La riforma del Terzo Settore ha introdotto l’obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio sociale terzo settore (gli ETS con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori a cinquantamila euro sono tenuti a pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati).
La riforma del Terzo Settore ha introdotto l’obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio sociale terzo settore.
Gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro sono inoltre obbligati a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio sociale terzo settore, tenendo conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (principio di competenza economica).
Fanno eccezione gli enti con ricavi/entrate/rendite o proventi al di sotto dei 220.000 euro che possono redigere il rendiconto di cassa, escludendo le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie e ai disinvestimenti, come nel caso di alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura d’immobilizzazioni, in quanto non afferenti alla gestione corrente dell’ente. In entrambi i casi, il riferimento è al volume di ricavi, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.
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Per quanto riguarda il Bilancio sociale terzo settore, il decreto 4 luglio 2019, Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore ha indicato i soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale, ovvero gli ETS diversi dalle imprese sociali, qualora abbiano ricavi o entrate superiori a un milione di euro annuo; tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica; i gruppi d’imprese sociali, tenuti a redigere il bilancio sociale in forma consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali di ciascun singolo ente, nonché del gruppo nel suo complesso; i Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica.
Successivamente, il decreto 23 luglio 2019 Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, ha fissato criteri minimi comuni per i sistemi di valutazione, quali:
- intenzionalità, vale a dire la connessione con gli obiettivi strategici dell’organizzazione;
- rilevanza, inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell’attività svolta;
- affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
- misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi
- devono essere opportunamente misurate; a tal fine, gli Enti dovranno prevedere un sistema di
- valutazione che identifichi sia le dimensioni di valore che le attività perseguono, sia gli indici e gli
- indicatori coerenti con le attività oggetto della valutazione; comparabilità dei dati nel tempo;
- trasparenza e comunicazione della valutazione agli stakeholders.
In ultimo, con il decreto 5 marzo 2020 è stata adottata la modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore.
L’art. 35 del decreto legge 18/2020 (Decreto Cura Italia), viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale COVID-19 e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, ha rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l’approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle ODV e delle ASP, per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all’interno del periodo emergenziale; dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici; istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV), dando attuazione alla revisione del sistema di tali centri, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni.
Viene inoltre disposto per il sistema dei CSV un nuovo modello di governance, che prevede una revisione dell’attività di programmazione e controllo di compiti e gestione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali (OTC) tra loro coordinati sul piano nazionale (ONC); disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale; prevede il “social bonus” ovvero un credito d’imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di ODS e APS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Il decreto 28 novembre 2019 ha poi individuato le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dlla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ha stabilito i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura; disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro unico nazionale.
Resta inteso che tale normativa si applica agli ETS a decorrere dal periodo successivo all’intervenuta autorizzazione da parte della Commissione europea, e non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale. Il momento di entrata in vigore della parte fiscale non è ancora definito (non essendo stata ancora richiesta, a febbraio 2021, la relativa autorizzazione all’Unione europea).
A tale regola generale, derogano alcune agevolazioni fiscali per le quali non è prevista l’autorizzazione comunitaria, ed è quindi concessa una anticipata entrata in vigore al 1° gennaio 2018 (deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS; social bonus; esenzioni e agevolazioni riconosciute ai fini dei tributi locali e delle imposte indirette; regime di esenzione IRES dei redditi immobiliari riconosciuto alle ODV e alle APS); detta le norme in materia di controlli e coordinamento.
Bilancio sociale terzo settore: a chi spettano i controlli?
Più precisamente, assegna all’Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo settore il compito di esercitare controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore; dispone in tema di sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi; demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo svolgimento di una serie di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, miranti a garantire l’uniforme applicazione della disciplina degli enti del Terzo Settore e l’effettuazione dei relativi controlli, identificandone e disciplinandone il relativo oggetto; disciplina i controlli di natura fiscale.
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