Per ottenere il riconoscimento CONI dello status di “associazione o società” (requisito necessario per usufruire delle agevolazioni fiscali) è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale CONI.
Quando parliamo di Sport siamo tutti abituati a pensare ai massimi livelli, alle star multi miliardarie, agli atleti pluri-premiati, agli stadi ed ai palazzetti gremiti di gente ed appassionati. Senza dubbio lo sport che ci piace è questo, perché è quello che ci fa sognare da bambini e non solo. Analizzando più a fondo però lo sport molte volte significa anche molto altro.
Al di sotto del mondo dei professionisti esiste tutto un mondo ed un sistema che fa sport tutti i giorni senza però essere al centro delle luci della ribalta, ma solo per passione e per creare un collante all’interno della società. Tutto questo è rappresentato dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche, vera linfa dello sport in Italia. Cuore pulsante della passione di migliaia di atleti nel nostro paese che grazie a queste associazioni posso praticare sport a qualsiasi livello. I numeri ci raccontano che in Italia sono oltre 100.000 le associazioni sportive dilettantistiche. Una rete sociale invisibile ma estremamente fondante dei rapporti sociali e non solo del nostro paese.
L’attività delle associazioni sportive dilettantistiche può essere esercitata sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica”, (con o senza personalità giuridica), sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica” (quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro).
La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Per quanto concerne la forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire:
-
per atto pubblico;
-
con scrittura privata con firme autenticate;
-
con scrittura privata registrata.
Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico. Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro:
-
la denominazione sociale;
-
la sede legale;
-
i dati dei soci fondatori.
Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica.
Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi delle associazioni sportive dilettantistiche e le norme che regolano il suo funzionamento. Al fine di poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:
-
la denominazione;
-
l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
-
l’attribuzione della rappresentanza legale;
-
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
-
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
-
l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
-
modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
-
l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Come iscriversi al Registro nazionale CONI
Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI. Il CONI rappresenta l’organismo cui sono state affidate l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.
Il Registro è suddiviso in tre sezioni:
-
associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività);
-
associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
-
società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.
Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte.
Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00, non prima di avere presentato la richiesta di attribuzione del codice fiscale.
A differenza di quanto riportato nel paragrafo legato alle nozioni di carattere generale, nel mondo delle associazioni sportive è più probabile che venga effettuata anche attività di natura commerciale (basti pensare al vasto panorama di pubblicità e sponsorizzazioni utilizzate in questo ambito). Pertanto, in questa fattispecie se l’ente intende svolgere anche attività di tipo commerciale può procedere alla richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA contestualmente alla richiesta del codice fiscale.
Se però la società ritenga di svolgere solo attività non commerciale potrà richiedere solo l’attribuzione del codice fiscale con il modello AA5/6. Per effettuare gli adempimenti si utilizza il Modello AA7/10 al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione.
Come si presenta il Modello AA7/10? Il Modello AA7/10 può essere presentato: direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia; in unico esemplare, mediante raccomandata postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante; in via telematica, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.
Il regime fiscale che deve essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche è quello previsto anche per gli enti non commerciali in generale.
Scrivi un commento