L’associazione di promozione sociale (Aps) è una precisa categoria di enti del terzo settore (Ets) costituita in forma di associazione. Può essere sia riconosciuta che non riconosciuta e svolgere attività d’interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di soggetti terzi.

Che cosa è un APS, Associazione di Promozione Sociale. Chi ne può far parte, cosa possono fare, di quali agevolazioni possono godere?

Un’associazione di promozione sociale è un’associazione che può essere costituita da un minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps differenti.

Il requisito numerico è un requisito fondamentale per potersi definire APS, se il numero minimo di 7 persone o di 3 aps viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Dopo dodici mesi, senza numero minimo, l’associazione di promozione sociale viene direttamente cancellata dal Runts.

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Un’Associazione di Promozione Sociale può costituirsi con un numero di persone o di APS differente rispetto a quanto previsto?

Se un ente decide di costituirsi con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa.

La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.

Quali attività possono essere svolte da un’associazione promozione sociale?

Un’ Aps, come tutti gli Ets, deve svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente e per farlo deve utilizzare prevalentemente l’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In seconda battuta gli APS possono svolgere

  • attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • raccolte fondi in generale;
  • raccolte fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione;
  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare;
  • somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito registro per le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno.

N.B. La somministrazione di alimenti e bevande deve essere un’attività strettamente complementari a quelle svolte a fini istituzionali e devono essere rivolte ai propri soci e ai familiari conviventi degli stessi; non devono poi utilizzarsi strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

APS e ODV: quali sono le differenze tra Associazione di Promozione Sociale e organizzazione di Volontariato?

Le Aps si differenziano dalle organizzazioni di volontariato (Odv) per la tipologia dei destinatari delle attività svolte. Le Odv devono, a differenza delle APS, devono rivolgere la propria attività prevalentemente a favore di soggetti terzi.

Quali enti del terzo settore devono essere esclusi dalla definizione dei Associazione di Promozione Sociale?

Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci e che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci volontari delle APS possono essere retribuiti?

NO. Le Aps devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Rapporti di lavoro e qualifica di Associazione di Promozione sociale!

Le Aps, per perseguire i propri obiettivi, possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell’ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell’organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).

Le attività rientranti all’interno di questa definizione sono indicate da una circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 luglio 2020. Secondo la circolare rientra nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ente, ma anche l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente.

Quali sono le agevolazioni di cui godono le associazioni di promozione sociale?

Le Aps sono destinatarie di una serie importante di misure di sostegno. In primo luogo i crediti maturati dalle associazioni di promozione sociali, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di una specifica forma di tutela.

Le Aps hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi possono essere soddisfatte prima di altri sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

Rapporti e collaborazioni tra APS e Pubbliche Amministrazioni.

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps che risultino essere iscritte al registro unico nazionale del terzo settore RUNTS, da almeno sei mesi, convenzioni e rapporti finalizzati a sviluppare in favore di soggetti terzi, attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

In caso di collaborazioni tra P.A e APS è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse quindi tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all’attività in oggetto della convenzione.

Obblighi e divieti a carico delle associazioni di promozione sociale!

Un’associazione di promozione sociale deve obbligatoriamente contenere all’interno del nome l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”.

Utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o di “Aps” senza averne diritto (o anche di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli) è vietato e viene punito con una sanzione pecuniaria che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l’utilizzo è finalizzato ad ottenere l’erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

APS: obbligo iscrizione al RUNTS.

Per diventare Associazione di Promozione Sociale è necessario iscriversi al registro unico nazionale del Terzo settore RUNTS. Per potersi fregiare del titolo di APS è quindi necessario essere in possesso dei requisiti richiesti all’iscrizione al RUNTS o adeguare il proprio statuto, il prima possibile, alle norme previste dal Codice Del Terzo Settore.

Aps: attività commerciali e attività non commerciali.

Un’APS, come abbiamo già detto, può svolgere attività commerciale o NON commerciale.

Le Aps, sono considerate come NON commerciali quando:

  • le attività istituzionali svolte dietro corrispettivo specifico nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, ovvero nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo settore;
  • le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in attuazione di scopi istituzionali:
  • la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici quando sono attività strettamente complementari alle attività istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi, e non si avvalgono di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione d’informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati;
  • le attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, se la vendita è curata direttamente dall’organizzazione e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

Attività commerciale svolta da Associazioni di Promozione Sociale.

Le Aps possono svolgere attività commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva, inoltre le associazioni che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili.