Possiamo aprire un bar all’interno di un’associazione?

Possiamo aprire un bar all’interno di un’associazione?

Le associazioni sportive possono gestire i cosiddetti ”bar circolistici” la cui peculiarità risiede nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio esclusivo dei propri soci.

Le associazioni affiliate UISP che effettuano attività di somministrazione e bevande non pagano le imposte su quanto percepiscono da detta attività solo ed esclusivamente se rispettano i requisiti di seguito evidenziati:

  • l’attività deve configurarsi come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale che connotano le finalità istituzionali della ASD;
  • ’attività sia gestita direttamente dal rappresentante legale dell’associazione o da un suo preposto;
  • la somministrazione sia riservata esclusivamente ai soci;
  • l’associazione espleti e rispetti i vincoli amministrativi di seguito descritti.

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L’associazione è tenuta a presentare la SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) al Comune in cui il legale rappresentante dichiara:

  • di essere affiliato a un ente riconosciuto;
  • il tipo di attività di somministrazione;
  • l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione. Il locale deve essere ubicato all’interno della struttura adibita a sede dell’associazione e non deve avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altri indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno. L’insegna deve pertanto servire unicamente per identificare la sede dell’associazione e riportarne solo il nome e l’eventuale logo;
  • che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’articolo 148, commi 3, 5 e 8, del Testo unico delle imposte sui redditi (lo statuto deve contenere le disposizioni che assicurano l’assenza di scopo di lucro, la trasparenza e la democraticità gestionale);
  • di aver ottenuto dal Sindaco del Comune dove si intende iniziare l’attività, l’Autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando alla domanda la planimetria dei locali e una relazione tecnica. Il locale deve essere infatti conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia, così come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
  • la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell’eventuale preposto (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostative);
  • il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100 (Circolare Ministero dell’Interno del 19/02/1972).

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e, ove ne sussistano i presupposti, dall’attestazione di conformità acustica.

Alla data di presentazione della denuncia, l’associazione è legittimata a svolgere l’attività. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell’attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi.

Decorso detto termine, l’eventuale divieto può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell’attività contestata.

Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Si ricorda infine che l’erogazione del servizio è subordinato all’acquisizione del libretto d’idoneità sanitaria per alimentaristi o, nelle Regioni che hanno legiferato in materia, ai sensi del D.lgs. 155/1997, all’assolvimento degli obblighi d’informazione, formazione e implementazione di procedure di autocontrollo (c.d. HACCP).

Rispetto al tema della pubblicizzazione dell’attività, viene previsto che non possa essere apposta alcuna insegna esterna ma si ritiene che non possa neppure essere pubblicizzata attraverso altri canali come sito internet, social network, locandine.

Il Codice del Terzo settore ha specificato, con riferimento alle associazioni di promozione sociale, che queste possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che siano affiliate ad Enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, ma ha espressamente richiesto che l’associazione nell’organizzazione di tale attività non si avvalga “di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati (art. 85 D.lgs. 117/2017).

Si ricorda infine che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si differenzia dall’attività di ristorazione in quanto quest’ultima comporta il mutamento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti.

Esemplificando il concetto, si può affermare che riscaldare un prodotto precotto rientra nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre cucinare un piatto di pasta si configura come attività di ristorazione. Le associazioni possono organizzare anche attività di ristorazione ma i relativi introiti saranno da tassare sempre, anche quando i fruitori siano dei soci, a meno che la ristorazione non sia organizzato nell’ambito delle occasionali attività di raccolta fondi.

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Associazioni sportive no profit: definizione e funzionamento.

Di |2023-05-18T15:50:37+02:0023 Aprile 2019|gestione|1 Commento

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Scritto da:

Si relaziona con aziende, pubbliche amministrazioni, associazioni, enti del terzo settore e giornali da più di un decennio. Nel 2006 ha mosso i primi passi nel mondo della comunicazione occupandosi di uffici stampa per associazioni, eventi, ed enti del terzo settore. Ha avuto la fortuna di fare gavetta in una redazione di un periodico locale e oggi è un Content Manager specializzato nella redazione di testi seo friendly e nella gestione di profili social aziendali. Appassionato di keyword research, divide equamente la sua vita professionale tra fogli bianchi di word, blog aziendali e strategie di social media marketing. Collabora come Content Manager e SEO blogger con diverse realtà editoriali e importanti progetti imprenditoriali.

Un commento

  1. Agostino 20 Aprile 2023 al 14:58 - Rispondi

    Molto istruttivo e chiaro

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