Una delle problematiche che maggiormente coinvolgono le ASD è quella relativa agli adempimenti amministrativi legati alla gestione di bar/ ristoranti/chioschetti interni alle strutture sportive.
Un associazione sportiva dilettantistica può gestire un bar? Una delle più annose questioni che le associazioni sportive dilettantistiche si pongono è quella relativa agli adempimenti amministrativi legati alla gestione di bar o punti ristoro (i tanto famosi chioschetti che tutti noi che nelle associazioni abbiamo trascorso anni conosciamo sicuramente molto bene).
Una delle problematiche che maggiormente coinvolgono le ASD è quella relativa agli adempimenti amministrativi legati alla gestione di bar/ ristoranti/chioschetti interni alle strutture sportive. Come prima cosa dobbiamo precisare che il diritto alla irrilevanza fiscale della somministrazione di cibi e bevande ai propri associati, viene limitato dalla conformità alle finalità istituzionali dell’attività svolta nonché della loro complementarietà, cosi come sancito testualmente dal quinto comma dell’art. 148 del Tuir (“Per le associazioni di promozione sociale (…) non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, semprechè le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3”).
Detto ciò l’attività di bar e ristorazione deve essere considerata anche se svolta solo nei confronti dei propri associati, poiché non è un’attività direttamente legata (funzionale) a realizzare le finalità istituzionali dell’ente ed è esercitabile separatamente dall’attività istituzionale.
La cessione di beni e prodotti per la vendita è senza ombra di dubbio un attività commerciale per presunzione normativa, anche se viene effettuata in perdita. Mettere a disposizione le proprie strutture sportive a fronte di corrispettivi specifici genera reddito di impresa. Tuttavia, se l’attività in questione si rivolge a iscritti si può beneficiare della a condizione che si concretizzi la diretta attuazione degli scopi istituzionali. Da ciò ne deduciamo il fatto che per avere un risposta soddisfacente al nostro quesito dovranno sempre essere esaminate le concrete modalità di svolgimento dell’attività, cosi da comprendere se si tratta di un’attività lucrativa piuttosto che volta al perseguimento dello scopo sociale.
L’attività può essere considerata attività lecita se espressamente prevista dallo Statuto e svolta per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali nei confronti di iscritti, associati o partecipanti (o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e dei rispettivi associati o partecipanti, ovvero di tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali).
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