Quali sono le entrate ammesse per le associazioni senza fine di lucro, così come disposto dagli articoli 143-150 del TUIR e dal Decreto Legislativo n. 460/97
Per usufruire delle agevolazioni l’atto costitutivo e lo statuto di un associazione devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, devono contenere tutte le clausole previste e l’associazione deve aver inviato il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Ma cerchiamo di andare con ordine e di elencare punto per punto quali sono le entrate ammesse per le associazioni senza fine di lucro.
Per prima cosa; le attività istituzionali di una associazione culturale non sono soggette ad IVA e non concorrono alla formazione del reddito dell’Associazione.
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Quote di iscrizione (quote associative) e quote di rinnovo (art. 148, comma 1) – Si tratta delle somme che vengono versate in sede di prima iscrizione per acquisire lo status di socio, e delle somme che vengono versate gli anni successivi per il rinnovo della qualifica. Sono considerate entrate istituzionali anche le somme versate dai soci a titolo di contribuzione straordinaria.
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Contributi liberali erogati da Enti privati e da persone fisiche (soci e non soci), aziende, enti (art. 149, comma 2, lettera c, TUIR) – Si tratta di somme erogate per sostenere le finalità istituzionali dell’associazione. Per essere considerate erogazioni liberali non deve essere prevista alcuna controprestazione.
Entrate Decommercializzate di un associazione senza fine di lucro
Alcune delle entrate realizzate dagli enti non commerciali di tipo associativo, pur avendo natura di per sé commerciale in quanto presuppongono un rapporto di scambio tra il socio e l’associazione, sono state “decommercializzate”. Il regime fiscale di tali entrate viene per legge parificato a quello delle attività istituzionali “pure”: i corrispettivi percepiti non sono soggetti ad IVA (salvo eccezioni, v. organizzazione viaggi da parte di APS Nazionali) e non entrano a far parte del reddito imponibile ai fini IRES.
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Contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (art.143, comma 3, TUIR e art. 2 D. Lgs. 460/1997).
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Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art.143, comma 3, TUIR e art. 2 D. Lgs. 460/1997).
N.B. Il fisco non ha chiarito il numero massimo di eventi che si possono ritenere occasionali nell’arco di un periodo d’imposta. Per quanto riguarda invece le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 460/1997, è obbligatorio redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato si considerano entrate decommercializzate:
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attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
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attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
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cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
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attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
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attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
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proventi derivanti da convenzioni. Queste attività dovranno essere svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.
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