Il D.Lgs. n. 460/97 ha introdotto nel nostro ordinamento fiscale la qualifica di ONLUS: organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Le ONLUS non sono dei soggetti di diritto, ma esclusivamente una particolare categoria qualificante ai soli fini fiscali, alla quale vengono concesse varie agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell’esercizio di alcune specifiche attività ritenute per legge socialmente importanti, sottoponendo l’ente ed i suoi amministratori a divieti e a sanzioni specifiche.
Le agevolazioni fiscali per le ONLUS previste dal d.l 460/97 riguardano: dall’imposta di bollo, alle tasse sulle concessioni governative, all’imposta sulle successioni, passando per l’imposta sugli spettacoli e per i contributi per lo svolgimento convenzionato dell’attività.
Le Le agevolazioni fiscali per le ONLUS previste dal d.l 460/97 riguardano: l’imposta di bollo; le tasse sulle concessioni governative; l’imposta sulle successioni e sulle donazioni; l’imposta sostitutiva; l’imposta sull’incremento di valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva; l’imposta sugli spettacoli; le raccolte pubbliche occasionali di fondi; i contributi per lo svolgimento convenzionato dell’attività.
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Le Onlus sono esenti dall’imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere oppure richieste dalle organizzazioni di volontariato.
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Le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti le organizzazioni di volontariato.
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Le Onlus sono esentate pure esenti dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni i trasferimenti a favore delle organizzazioni di volontariato.
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Agli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da parte delle ONLUS non si applica l’imposta sull’incremento di valore. Lo stesso trattamento è riservato all’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili.
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Ultima esenzione da ricordare è quella dell’imposta sugli spettacoli. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività di spettacolo svolte occasionalmente dalle organizzazioni di volontariato in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Una ONLUS per ottenere l’esenzione deve necessariamente dare comunicazione, prima dell’inizio della manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Sono da considerarsi attività di spettacolo:
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gli spettacoli cinematografi ci e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati, anche se in circoli e sale private;
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gli spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse;
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gli spettacoli teatrali;
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le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, escluse quelle effettuate a mezzo di elettrogrammofoni a gettone o a moneta;
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i balli, le lezioni di ballo collettive, i veglioni e altri trattenimenti di ogni natura ovunque si svolgano e da chiunque organizzati;
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i corsi mascherati e in costume, le rievocazioni storiche, le giostre e tutte le manifestazioni similari;
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gli spettacoli teatrali di opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, concerti vocali e strumentali;
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le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
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gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
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le mostre e le fiere campionarie;
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le esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografi che riconosciute con decreto del Ministero per le finanze e altre manifestazioni similari di qualunque specie.
Il Ministro delle finanze può in ogni caso stabilire, con proprio decreto, quando le suddette attività siano da considerarsi occasionali o caratterizzanti di un attività più articolata.
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