Il periodo natalizio si presta, più di altri periodi dell’anno, per organizzare una tombolata o una lotteria.
Il periodo natalizio si presta efficacemente per organizzare organizzare una tombolata o una lotteria. Il natale infatti è un ottima occasione per saldare in un clima di festività l’appartenenza dei propri associati, ma anche per promuovere campagne di raccolta fondi non riproponibili in altri momenti dell’anno. Se la classica “tombolata” può apparire ormai superata e noiosa, è pur sempre vero che basta apporvi piccole modifiche per renderla immediatamente ancora oggi uno dei momenti di maggiore aggregazione trasversale per ogni età. Altri sistemi più complessi possono essere rappresentati dalle così dette “pesche miracolose” o, ancora, dalle lotterie. Queste ultime, rispetto alla tombola però, necessitano di una maggiore preparazione, di una pianificazione accurata e di un’organizzazione professionale … vediamo perché.
Il testo legislativo a cui dobbiamo fare riferimento è in questo caso quello del Decreto del Presidente della Repubblica n. 430/2001 che consente alle associazioni, di organizzare manifestazioni come lotterie o raccolta fondi, a patto che tale raccolti sia destinata unicamente a soddisfare le esigenze dell’associazione stessa.
Oltre lo scopo associativo bisogna tenere sotto controllo anche quanto si vuole raccogliere!
Esistono infatti dei tetti di raccolta che vanno rispettati, e non possono essere trasgrediti, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, i quali fissano il tetto massimo per l’ammontare complessivo della vendita dei biglietti di una lotteria, o di una pesca miracolosa, a non più di euro 51.645,69.
Per le “tombolate” invece l’ammontare della vendita delle cartelle non deve MAI superare i 12.911, 42 euro.
I fondi raccolti con tombolate, lotterie, pesche miracolose costituiscono un imponibile sul reddito delle associazioni?
Come sancisce il Decreto Legge 460/97 le raccolte fondi di enti non commerciali NON costituiscono un’imponibile sul reddito e quindi sono da considerarsi ESENTI dall’Iva e se rientrano nei tetti previsti dalla legge non possono costituire imponibile IRAP e IRES.
Scrivi un commento