Quali tipologie di associazioni esistono? Guida Completa al mondo delle Associazioni. La libertà di associazione è uno dei diritti fondamentali dei cittadini, riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2 e 18. I tipi di associazione previsti dall’ordinamento vigente sono diversi e la legislazione a riguardo è vasta e complessa. Un mare magnum di associazioni dove nuotare e orientarsi è spesso più complicato di quanto si possa pensare.
Quali tipologie di associazioni esistono? Guida Completa al mondo delle Associazioni. Quanti e quali tipologie di associazioni esistono in Italia?
Il nostro ordinamento prevede e regola numerose tipologie di associazioni, orientiamoci in questo oceano burocratico con i consigli dei consulenti AssoFacile.
In Italia sono circa 4 milioni le persone che hanno scelto (spesso sacrificando tempo e soldi) d’impegnarsi nella vita associativa di qualche associazione. Tanti intenti e tantissime tipologie di associazioni. Un’associazione è un raggruppamento di persone che si organizzano per gestire un interesse comune; si caratterizza per la presenza di un contratto avente una comunione di scopo tra gli associati.
Elenco completo delle associazioni presenti in Italia. Tipologie di associazioni !
Associazione di promozione sociale – APS.
Per associazione di promozione sociale si intende un ente che rivolge la propria attività di utilità sociale, con intento di solidarietà e di partecipazione, agli aderenti o a terzi. Sono esclusi gli enti che hanno come fine solo la tutela d’interessi economici o di categoria dei propri associati. Le associazioni di promozione sociale devono obbligatoriamente costituirsi con atto scritto; nello statuto devono essere espressamente indicati alcuni elementi previsti dall’art. 3 della legge 383/2000.
Tra i soggetti interessati rientrano anche i CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori), previsti dallo Statuto dei lavoratori – art. 11 della legge 300/1970 – per promuovere nelle aziende attività culturali, ricreative e assistenziali. Per svolgere tali attività può infatti essere scelta la forma dell’associazione, a cui possono aderire tutti i lavoratori interessati. Lo statuto del CRAL deve indicare molto precisamente tutte le attività che il circolo intende svolgere.
Associazione sportiva dilettantistica – ASD.
Le associazioni sportive dilettantistiche hanno come oggetto l’organizzazione di attività sportive senza scopo di lucro e non si avvalgono di atleti professionisti. Sono disciplinate dalla legge 586/1996 e generalmente sono affiliate al CONI, alle Federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva.
Organizzazione di volontariato – ODV.
Si intende come attività di volontariato quella prestata in modo spontaneo e gratuito all’interno di organizzazioni che siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e senza scopo di lucro.
Le organizzazioni di volontariato devono soddisfare specifici requisiti:
- avvalersi in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti
- assumere una forma giuridica compatibile con lo scopo di solidarietà che si prefiggono
- indicare, nell’atto costitutivo o nello statuto, l’assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione e gli obblighi e i diritti degli aderenti
- svolgere le proprie attività usando le risorse economiche derivate da contributi degli aderenti, di privati, dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e da donazioni e lasciti testamentari.
Organizzazione non governativa – ONG.
Un’Organizzazione non governativa è un’istituzione privata, prevista dalla legge 49/1987, che ha il fine di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo, senza perseguire scopi di lucro. Ottiene il riconoscimento da parte del Ministero degli Affari Esteri, presentando apposita domanda alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo solo se sussistono le condizioni previste dall’art. 28, comma 4, della legge 49/1987.
Comitati.
Il comitato è costituito da un gruppo di persone che si propone di raggiungere un determinato scopo, generalmente d’interesse pubblico e comunque non esclusivo, anche attraverso la raccolta di fondi. All’interno del comitato si distinguono i promotori, che sostengono la realizzazione dell’opera, ne firmano il programma e favoriscono la raccolta dei fondi, e gli organizzatori, che curano la conservazione dei fondi e la loro destinazione alla realizzazione dello scopo annunciato dal comitato. Inoltre, per raggiungere il proprio scopo, il comitato necessita di sottoscrittori che aderiscono al programma. La costituzione del comitato può avvenire con qualunque forma; se esso intende chiedere il riconoscimento è necessario un atto pubblico.
Fondazioni.
Una fondazione è un’organizzazione istituita da un fondatore che ha devoluto dei beni, vincolandoli per perseguire uno scopo non economico, il cui raggiungimento è compito degli amministratori. Esistono vari tipi di fondazioni (ad esempio le fondazioni culturali, previste dall’art. 10 del D.Lgs. 368/1998, hanno come obiettivo la promozione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio artistico attraverso la collaborazione tra pubblico e privato).
N.B. Per la costituzione della fondazione sono necessari un atto pubblico, in cui vi sia una dichiarazione di volontà del fondatore, e uno statuto che ne determina l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo.
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
La ONLUS, istituita dal D.Lgs. 460/1997, rappresenta una categoria a cui possono aderire alcuni tipi di associazioni operanti nel campo del volontariato, della cultura, dello sport, con finalità di solidarietà sociale, per poter godere di un particolare regime fiscale.
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