Quali sono le opportunità e le criticità per una associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo settore?
Alle associazioni sportive iscritte nel Registro unico degli Enti del Terzo settore sono riconosciuti i seguenti benefici:
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possibilità di garantire ai donatori maggiori agevolazioni: oggi sia le persone fisiche (ex art. 15, comma 1 lett. i ter, del TUIR) che enti e società (ex art. 78 del TUIR) possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle donazioni in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro. Con la riforma enti e persone fisiche potranno dedurre le erogazioni liberali a beneficio di qualsiasi Ente del Terzo settore nel limite del 10%, ma senza alcun limite rispetto all’entità dell’importo erogato, le persone fisiche potranno alternativamente beneficiare della detrazione di un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura (35% se la beneficiaria è una ODV) per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d’imposta;
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possibilità di beneficiare delle seguenti agevolazioni in materia di imposte indirette (ex art. 2 del CTS):
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non assoggettamento all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli Enti del Terzo settore;
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applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
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esenzione dall’imposta di registro per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
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applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS;
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esenzione dalla marca da bollo di atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato, ivi incluse ricevute e fatture;
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esenzione dalla concessione governativa.
rimanendo invece invariata:
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la disciplina in materia di tributi locali;
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la possibilità di garantire agli sponsor l’applicazione della norma che introduce la presunzione ex lege, nei limiti di 200.000 euro, della natura pubblicitaria della sponsorizzazione (ex art. 90 della Legge 289/2002);
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l’esonero dalla imposta sulla pubblicità per la cartellonistica collocata all’interno degli impianti sportivi di capienza inferiore ai tremila posti effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (ex art. 1, comma 128, della Legge 266/2005).
Si evidenzia al contempo che agli Enti del Terzo settore non si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:
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sui corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti i fini istituzionali (es. iscrizione al corso di nuoto o al campionato di tennis) di cui all’art. 148, terzo comma, del TUIR, a meno che non si tratti di una associazione di promozione sociale (ex art. 85 del CTS). A prevederlo sono rispettivamente gli articoli 79 e 89 del CTS;
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legate al regime di forfetizzazione delle imposte di cui alla Legge 398/1991, ma associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato con ricavi commerciali inferiori ad euro 130.000,00 possono optare per un regime altrettanto agevolato (ex art. 86 del CTS);
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sui ricavi derivanti da servizi inerenti i fini istituzionali convenzionati con Pubbliche Amministrazioni (ex art. 143 del TUIR), con la possibilità però di beneficiare della decommercializzazione di tali ricavi quando i servizi ineriscono attività di interesse generale (di cui all’art. 5 del CTS) ed i corrispettivi non superano i costi effettivi (ex art. 79 del CTS);
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la disposizione – di cui all’articolo 149 del TUIR – che garantisce alle associazioni sportive dilettantistiche di non perdere la qualifica di ente non commerciale anche nel caso in cui i ricavi percepiti siano prevalentemente di natura commerciale. Si deve però evidenziare che per gli Enti del Terzo settore le sponsorizzazioni non saranno computate al fine di verificare la prevalenza tra attività istituzionale e commerciale (ex art. 79 comma 5 del CTS).
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