Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il SdI “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto.
La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
La ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell’area autenticata “Consultazione Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”, sia quando viene inviata con il servizio online del medesimo portale, sia quando viene inviata con la procedura web o l’App Fatturae gratuite sia quando la fattura viene inviata con PEC o canale telematico.
Se la fattura elettronica è stata scartata dal SdI occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta: al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata.
Come comportarsi per sanare l’errore che ha prodotto lo scarto della fattura elettronica?
Per sanare l’errore abbiamo a disposizione 3 (2) diverse soluzioni, scopriamole insieme!
- la prima soluzione (ritenuta preferibile dall’Agenzia stessa) è quella di procedere, entro i 5 giorni successivi alla comunicazione di scarto, ad un nuovo invio della fattura recante medesimo numero e data. Si osserva come in questo caso non vi sarà un blocco legato alla duplicazione di una fattura già inviata, appunto perché la precedente fattura era stata scartata;
- la seconda soluzione riguarda invece i soggetti che non hanno possibilità di procedere all’invio di una fattura con medesimo numero e data; in questo caso il contribuente può emettere un documento con nuovo numero e data “per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta”. Tale fattura, afferma l’Agenzia, deve avere numero e data “coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI”, ossia deve seguire la consequenzialità della numerazione e della data.
In alternativa, chi deve emettere un nuovo documento, può utilizzare un apposito sezionale che presenti una specifica numerazione. Ciò che appare singolare è che in tale sezionale non necessariamente deve esservi una consequenzialità di numerazione delle fatture, ma vanno indicare con protocolli successivi solo le fatture riemesse: “Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse, in data successiva, in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.”
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