Come anticipato, in occasione della riforma della disciplina dell’impresa sociale, è stata estesa anche agli enti che assumono detta qualifica (se costituiti in forma di società di capitali o di società cooperative) la possibilità di accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme telematiche (il c.d. equity crowdfunding) regolate dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998).
Questo strumento è stato originariamente introdotto nel nostro ordinamento per le start-up innovative (con il D.L. n. 179 del 2012) e, successivamente, esteso prima alle piccole e medie imprese innovative (con il D.L. n. 3 del 2015) e poi alle piccole e medie imprese (con la legge di bilancio 2017 e il D.L. n. 50 del 2017).
L’equity crowdfunding consente alle società di effettuare un’offerta al pubblico di quote o azioni, per raccogliere capitale di rischio (sostanzialmente si acquista una vera e propria quota di partecipazione.in società).
Questa modalità di raccolta del capitale ha ad oggetto conferimenti solitamente di modesto valore unitario. Tuttavia, grazie all’utilizzo di canali telematici, consente di raggiungere un numero potenzialmente elevato di persone. Le offerte al pubblico e le informazioni sui soggetti emittenti sono fornite tramite schede, consultabili sui portali online, sotto la vigilanza della Consob.
La gestione dei portali online è attualmente riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro e sottoposti ad autorizzazione della Consob, nonché alle banche e società di investimento mobiliare (SIM), già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento.
I descritti incentivi alla capitalizzazione non risultano in contrasto con la legislazione speciale delle cooperative e, pertanto, i medesimi dovrebbero trovare applicazione anche nei confronti delle cooperative sociali che nel nuovo sistema saranno imprese sociali di diritto.
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