Adempimenti contabili delle associazioni sportive dilettantistiche sia che svolgano attività commerciali sia che non svolgano nessuna attività commerciale
Gli obblighi contabili si differenziano a seconda che l’ASD svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale. Se le ASD svolgono solamente attività istituzionali:
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seguono gli adempimenti contabili previsti nello Statuto (redigere un rendiconto economico-finanziario e rilevare tutte le entrate e le uscite);
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non hanno obbligo di vidimazione dei libri contabili;
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non hanno obbligo fiscale di tenere i libri contabili e i registri Iva;
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non hanno obbligo fiscale di emissione di scontrini e/o ricevute fiscali, né di presentare la dichiarazione Iva.
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Se le ASD svolgono anche attività commerciale, invece:
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hanno l’obbligo di contabilità separata per l’attività commerciale13;
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devono tenere le scritture contabili obbligatorie.
Per le ASD che optano per il regime contabile di cui alla legge 398/1991, sono previsti adempimenti contabili semplificati È il documento contabile-economico-finanziario dal quale deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ASD. Non si tratta di un vero e proprio bilancio, ma di una sua versione semplificata, che prende in considerazione solamente i valori “in dare e avere”.
La sua chiusura non genererà un utile o una perdita, come succede in una azienda, ma indicherà soltanto una voce positiva o negativa, da riportare nell’anno successivo. Nel rendiconto potranno essere riportate quote associative, beni, contributi, lasciti ricevuti, donazioni, sponsorizzazioni, oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche (costi del personale, spese varie)… In aggiunta al rendiconto annuale economico finanziario, gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere apposito e separato rendiconto di ciascuna raccolta, riepilogandone entrate ed uscite e corredandolo di una relazione sull’attività svolta.
Adempimenti contabili di un Associazione Sportiva Dilettantistica ONLUS
Le ONLUS devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, a pena di decadenza dai benefici fiscali, un documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Ai fini civilistici, le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione così come le fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Ai fini fiscali, i documenti contabili e fiscali vanno conservati fino a quando non siano decaduti i termini prescritti dalla legge per effettuare i controlli ovvero fino alla conclusione degli eventuali contenziosi instaurati.
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