Breve guida online sul Modello EAS: come svolgere le pratiche burocratiche della tua associazione!
Modello EAS? Per tanti, che con il mondo delle associazioni non hanno chissà quale confidenza, il nome modello EAS non vorrà dire nulla. Ma per chi ha appena fondato un associazione (attenzione però, il modello va presentato anche nel caso in cui vengano modificati i dati comunicati precedentemente. La nuova presentazione va effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione) significa impegni burocratici.
Che cosa è la documentazione eas?
Il modello EAS è un modello (solitamente prestampato e compilabile) che la vostra associazione è costretta a compilare e a inviare, entro 60 giorni dalla sua costituzione, agli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate. Compilandolo e inviandolo non facciamo altro che confermare i requisiti di non commercialità e di democraticità propri dell’associazione che abbiamo appena fondato.
Modello EAS e benefici fiscali: quale importanza?
ATTENZIONE: La presentazione del modello EAS è requisito fondamentale per accedere ai benefici fiscali previsti dall’ordinamento italiano a favore degli enti no profit.
Quando non bisogna presentare il MODELLO EAS? Chi deve e chi non deve preoccuparsi del MODELLO EAS!
Il modello eas NON va mai ripresentato in presenza di alcuni casi specifici come:
- variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante;
- variazione dei soli importi relativi alle attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale e all’utilizzo di messaggi pubblicitari;
- la modifica del numero e della durata delle manifestazioni per la raccolta organizzate dall’ente di tipo associativo;
- le variazioni relative entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo del modello;
- la variazione dei dati quantitativi delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici
Quali sono gli enti e i soggetti che sono esonerati dalla presentazione del Modello EAS?
Enti e soggetti esonerati dalla comunicazione dei dati previsti dal modello eas:
- Associazioni sportive iscritte nel registro del Coni che NON svolgono attività commerciale
- associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato ex Legge n° 398/1991,
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che NON svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995,
- patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali,
- Onlus previste dal decreto legislativo n° 460 del 1997,
- enti organizzati su specifiche discipline fiscali.
Quali sono gli enti e le associazioni che possono presentare il modello semplificato?
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate: “le associazioni e le società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello; le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni; le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000; le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della l. n° 2/97 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo; le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime, l’Anci, comprese le articolazioni territoriali; le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa.”
Come comportarsi in caso di mancata presentazione del MODELLO EAS?
Vi sono associazioni che a tutt’oggi non hanno mai inviato il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate e non sanno casa fare per rimediare. L’obbligo è nato nell’anno 2009 ed è stato previsto dall’articolo 30 della Legge 28.01.2009 n.2. Tale Legge prevedeva che gli Enti no Profit già esistenti n quella data dovessero compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate il Modello EAS entro il 31 dicembre del 2009.
E per quanto riguarda gli enti no profit nati successivamente?
Per tutti gli altri la Legge ha previsto un periodo di 60 giorni, entro i quali le Associazioni debbano comunicare all’Agenzia Delle Entrate il MODELLO EAS.
Sanzione per mancata presentazione del modello eas.
Tutti gli Enti associativi che non hanno presentato il Modello EAS nei termini possono presentarlo in qualunque momento versando una sanzione di 258 euro.
ATTENZIONE però, la sanatoria è fruibile solo se al momento dell’invio, la violazione non sia ancora stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
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