Certificazione Unica 2024 sportivi dilettanti: guida completa aggiornata. All’inizio del 2024, gli enti non commerciali, tra cui associazioni e club sportivi dilettantistici, si trovano di fronte all’importante compito di presentare la Certificazione Unica per le somme corrisposte nel ruolo di “datori di lavoro”. Con l’avvento della riforma dello sport, delineata dal D.Lgs. 36/2021, e le modifiche entrate in vigore dal 1 luglio 2023, la compilazione della Certificazione Unica 2024 assume contorni nuovi e specifici per i redditi di lavoro sportivo.
Guida alla Certificazione Unica 2024: scopri le novità per enti sportivi e culturali, termini di presentazione e modalità di consegna
Associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni culturali, di promozione sociale, enti sindacali e di categoria, pro-loco, cori, bande, filodrammatiche, fondazioni, e organizzazioni di volontariato, sono tutte nella situazione di dover adempiere ai propri obblighi fiscali in qualità di datori di lavoro o sostituti d’imposta. Questi enti, indipendentemente dal loro specifico ambito di attività, devono gestire correttamente le somme erogate nel corso dell’anno 2023, rispettando le normative fiscali in vigore.
La responsabilità di questi enti include l’obbligo di compilare e trasmettere la Certificazione Unica 2024, un documento che attesta i redditi erogati, come stipendi, compensi, rimborsi e premi. Questa certificazione è fondamentale per garantire trasparenza e regolarità fiscale, permettendo ai percettori dei redditi di dichiarare correttamente le loro entrate ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Termini per la presentazione e la consegna dela Certificazione Unica?
Per l’anno fiscale 2023, associazioni, società sportive dilettantistiche, enti culturali, di promozione sociale, sindacali, di categoria, pro-loco, cori, bande, filodrammatiche, fondazioni e organizzazioni di volontariato, che assumono la veste di datori di lavoro o sostituti d’imposta, sono tenuti a presentare la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate. La scadenza per l’invio di questa documentazione è fissata al 16 marzo 2024, mentre i percettori dei redditi attestati devono ricevere la certificazione entro lo stesso termine.
Per le certificazioni che includono esclusivamente redditi esenti o quelli non idonei per la dichiarazione precompilata, come i redditi da lavoro autonomo professionale o le provvigioni, gli enti hanno la possibilità di estendere l’invio alla data del 31 ottobre 2024. Questa estensione offre una maggiore flessibilità nella gestione delle certificazioni che riguardano redditi di natura specifica o complessa, consentendo un’adeguata preparazione e revisione dei dati da presentare.
Modalità di presentazione.
I sostituti d’imposta hanno la possibilità di inviare la Certificazione Unica ai contribuenti in formato elettronico, a condizione che il destinatario abbia la capacità di accedere al documento e di stamparlo per eventuali necessità future. Questa opzione di consegna digitale si rivela efficiente e pratica per coloro che dispongono degli strumenti tecnologici adeguati per ricevere e gestire documenti elettronici. Tuttavia, esistono situazioni specifiche in cui la consegna elettronica non è appropriata, come nel caso in cui la certificazione debba essere fornita agli eredi di un contribuente deceduto, o quando un dipendente ha terminato il suo rapporto di lavoro con l’ente o l’azienda.
In tali circostanze, il sostituto d’imposta è tenuto a optare per la consegna della Certificazione Unica in forma cartacea, assicurandosi che ogni destinatario riceva il documento in modo che possa soddisfare i propri obblighi fiscali. È responsabilità del sostituto verificare che ogni contribuente possa effettivamente ricevere la certificazione in formato elettronico e, in assenza delle condizioni necessarie, provvedere a una consegna alternativa che garantiscano la piena accessibilità del documento. Questo approccio bilancia l’efficienza della consegna digitale con la necessità di assicurare che tutti i contribuenti, indipendentemente dalla loro situazione personale o tecnologica, abbiano accesso alle informazioni essenziali per la dichiarazione dei redditi.
Cosa indicare e inserire nella CU?
La trasmissione telematica della Certificazione Unica 2024 all’Agenzia delle Entrate rappresenta un processo essenziale per i sostituti d’imposta, che consente di comunicare in maniera digitale e strutturata i dati fiscali e previdenziali dei percettori di reddito. Il flusso telematico previsto per l’invio include diverse sezioni chiave, ciascuna dedicata a specifiche categorie di informazioni:
- Frontespizio: questa sezione costituisce l’introduzione del documento e contiene dettagli cruciali relativi alla natura del messaggio inviato. Qui vengono specificati i dati identificativi del sostituto d’imposta responsabile dell’invio, del rappresentante legale firmatario della comunicazione, nonché la firma digitale che autentica il documento e l’impegno formale alla presentazione telematica. Il frontespizio assicura che tutte le parti coinvolte siano chiaramente identificate e che il documento sia formalmente validato per l’invio.
- Quadro CT: in questa parte del flusso telematico vengono elencate le informazioni relative alla ricezione, attraverso i canali digitali, dei dati connessi ai modelli 730-4, elaborati e resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Il Quadro CT garantisce che i dati rilevanti per le dichiarazioni dei redditi precompilate siano accuratamente registrati e trasmessi all’amministrazione finanziaria, facilitando la corretta elaborazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti.
- Certificazione Unica 2024: la parte centrale del flusso telematico è dedicata alla rappresentazione dettagliata dei dati fiscali e previdenziali. Include le informazioni su redditi da lavoro dipendente e assimilati, attività di assistenza fiscale, redditi da lavoro autonomo, provvigioni, e altre categorie di redditi diversi. Vengono altresì riportati i dati specifici relativi alle certificazioni per le locazioni brevi. Questa sezione rappresenta il cuore della Certificazione Unica, consentendo ai sostituti d’imposta di comunicare all’Agenzia delle Entrate un’ampia gamma di informazioni relative ai redditi erogati nel corso dell’anno fiscale precedente.
Novità certificazione unica 2024
Il Decreto Legislativo 36/2021 ha introdotto importanti novità nel trattamento fiscale delle attività sportive, in particolare per quanto riguarda gli atleti dilettanti e quelli di età inferiore ai 23 anni. L’articolo 25 del decreto stabilisce che l’attività di lavoro sportivo può essere configurata sia come un rapporto di lavoro subordinato sia come lavoro autonomo, incluso nelle forme di collaborazione coordinate e continuative, come delineato dall’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.
Una delle modifiche più significative è stata apportata dall’articolo 36, comma 6, che esenta dalla base imponibile ai fini fiscali i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo fino a un importo annuo complessivo di 15.000 euro. Solo la parte di compenso che supera questo limite è soggetta a tassazione ordinaria. A partire dal 1 luglio 2023, i compensi erogati devono essere assoggettati a tassazione solo per l’importo che eccede i 15.000 euro. È importante notare che, per il 2023, bisogna considerare anche i compensi erogati nel periodo da gennaio a giugno 2023, esentati dall’imposizione fino a 10.000 euro secondo l’articolo 69 del Tuir, come chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 474/2023. Inoltre, l’articolo 36, comma 6-ter, mira a facilitare l’inserimento degli atleti under 23 nel settore professionistico, stabilendo che le loro retribuzioni non costituiscono reddito imponibile fino a un massimo annuo di 15.000 euro, introducendo quindi una franchigia specifica per questa categoria.
Queste disposizioni rappresentano un passo significativo verso il riconoscimento e il sostegno dell’attività sportiva dilettantistica e giovanile in Italia, alleggerendo il carico fiscale per gli atleti e fornendo incentivi per la loro crescita professionale nel mondo dello sport. Per gli enti sportivi e i sostituti d’imposta, è essenziale comprendere e applicare correttamente queste normative per garantire la conformità fiscale e sostenere adeguatamente gli atleti nelle loro carriere.
Tipologie di reddito da inserire nel campo causale 1
La Certificazione Unica 2024 per gli sportivi dilettanti introduce dettagliate categorizzazioni per i redditi di natura speciale, con particolare attenzione alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi in ambito sportivo e culturale dilettantistico. Queste voci, identificate nelle sezioni N, N1, N2 e N3, evidenziano la diversità e specificità dei trattamenti fiscali riservati a determinate categorie di reddito.
- Sezione N – questa sezione è dedicata alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi versati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e compagnie filodrammatiche che si dedicano a attività dilettantistiche. Questa classificazione sottolinea il supporto normativo a enti che promuovono la cultura e l’arte nel contesto dilettantistico, riconoscendo il loro valore sociale.
- Sezione N1 – riguarda le stesse tipologie di reddito della sezione N, ma limitatamente ai compensi erogati fino al 30 giugno 2023. Questa sottosezione si applica sia alle attività sportive dilettantistiche sia ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Riflette una precisa demarcazione temporale legata alla riforma dello sport e alle disposizioni fiscali relative.
- Sezione N2 – si focalizza sui redditi derivanti da prestazioni sportive svolte nell’ambito di contratti diversi sia dal lavoro subordinato sia dalla collaborazione coordinata e continuativa, in linea con il D. Lgs. 36/2021 (art. 53, comma 2, lettera a del Tuir). Questa categoria evidenzia l’attenzione del legislatore verso le peculiarità del lavoro sportivo, riconoscendo specifiche esigenze contrattuali e fiscali.
- Sezione N3 – analoga alla sezione N2, questa categoria si concentra sui redditi derivanti da prestazioni sportive sottoposte a contratti non subordinati o di collaborazione coordinata e continuativa, che godono di particolari soglie di esenzione a seguito di disposizioni normative specifiche (art. 53, comma 2, lettera a) Tuir). Questa sezione testimonia ulteriormente l’evoluzione delle normative fiscali in favore di un sistema più equo e adeguato alle dinamiche dello sport dilettantistico.
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