La normativa distingue due tipi di attività occasionali, che sono anche disciplinate in modo diverso.
Innanzitutto la raccolta pubblica occasionale (in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) di fondi tramite offerte libere o anche scambi, offerte o cessioni di beni di modico valore (il testo è su questo punto ambiguo) non è più considerata commerciale ai sensi della lett. a c. 3 art. 143 Testo Unico in materia di imposte sui redditi, è esclusa da IVA e esente da qualsiasi tributo (c. 2 art.2 D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460).
Obblighi contabili da seguire per gestire correttamente le raccolte fondi occasionali. Rendiconti e conservazione delle fatture.
Secondo l’art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, l’associazione dovrà redigere un apposito e separato rendiconto:
- il rendiconto va redatto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio
- il rendiconto va tenuto su fogli numerati progressivamente per ciascun anno, con indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce (p. es. per l’anno 2005: 1/2005, 2/2005, 3/2005, 4/2005 …)
- il rendiconto va redatto senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni
- se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili
- devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite complessive per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
In conclusione, l’associazione non deve né avere Partita IVA né rilasciare fatture, non è tenuta a conservare le fatture che riceve per documentare le spese, né a compilare il mod. UNICO.
Gli altri tipi di attività occasionale a pagamento (ad esempio la prestazione occasionale di un servizio ad un terzo non socio che paga per la prestazione ricevuta) restano commerciali; l’associazione dovrà allora conservare le fatture che riceve per documentare le spese (come costi dell’attività), dichiarerà costi e ricavi nel modello UNICO (redditi diversi) e sulla differenza (utile) pagherà l’IRES. Inoltre l’associazione dovrà adottare la contabilità e il regime fiscale, sia ai fini IVA che ai fini IRES, previsto per il proprio volume d’affari.
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