un articolo di Dott. Giampietro Maria Teodori,
Sempre più diffuse, ma ancora poco conosciute. Cosa sono le fondazioni e quali sono le loro caratteristiche più importanti?
Una Fondazione è un ente dotato di personalità giuridica privata regolato dal Codice Civile secondo quanto previsto dagli artt. 14 – 42 bis.
Caratteristica fondamentale delle Fondazioni è che esse sono dotate di un proprio patrimonio finalizzato a un preciso scopo lecito e di utilità sociale e che risulti adeguato allo scopo istituzionale che intende perseguire.
Questa caratteristica legata al patrimonio permette alla Fondazione di essere dotata della cosiddetta personalità giuridica di diritto privato, distinta da quella dei fondatori e da quella degli amministratori e in conseguenza di ciò, i creditori potranno eventualmente aggredire unicamente il patrimonio della Fondazione.
Le Fondazioni non hanno soci e salvo casi particolari l’organo di governo non viene democraticamente eletto bensì designato nelle modalità previste dallo statuto.
Alle Fondazioni inoltre, non è consentito mutare le finalità di destinazione del patrimonio, salvo che sia previsto dallo Statuto o nel caso in cui vi sia un provvedimento governativo.
L’iter di costituzione di una Fondazione passa necessariamente per atto pubblico presso un Notaio o per disposizione testamentaria.
Possono essere fondatori le persone fisiche, le persone giuridiche (società e imprese) le associazioni e gli enti pubblici.
L’atto costitutivo e lo statuto di una Fondazione devono necessariamente contenere e stabilire:
- la denominazione dell’ente;
- lo scopo;
- l’entità del patrimonio;
- le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
- i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
- le norme relative all’estinzione, alla devoluzione e alla trasformazione.
- l’organo di amministrazione;
- l’organo di controllo.
Successivamente alla costituzione viene preparata un’apposita istanza d’iscrizione per ottenere il riconoscimento giuridico ed essere quindi annoverata nel Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura del comune in cui ha sede la Fondazione, che è anche l’autorità competente sull’operatività dello stesso Ente.
Esistono diverse tipologie di Fondazioni, le quali differiscono tra loro a seconda delle modalità d’intervento, e dal carisma fondazionale che le contraddistinguono. Esistono quindi Fondazioni “operative”, “d’erogazione” (Enti filantropici), “Fondazioni di partecipazione”, etc.
Con l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore e l’istituzione del cosiddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) le Fondazioni che hanno i requisiti per il riconoscimento come Ente del Terzo Settore, previsti dal Codice del Terzo Settore possono chiederne la registrazione. In tal caso migreranno dal Registro delle Persone Giuridiche Private al RUNTS, con espressa esclusione delle Fondazioni di Origine Bancaria.
Il Codice del Terzo Settore nel Titolo IV artt. 20–31, individua i requisiti ulteriori, rispetto alla disciplina del Codice Civile, che le fondazioni devono possedere per potersi iscrivere nel RUNTS e, di conseguenza, acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (art.20 CTS).
In base all’art.4 c.1 del CTS, le fondazioni sono Enti del Terzo Settore costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività d’interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Esse sono vincolate a esercitare una delle attività d’interesse generale elencate nell’art.5, c.1 CTS.
Le fondazioni si possono iscrivere nella categoria “altri enti del terzo settore” del RUNTS.
I principali vantaggi che le fondazioni hanno dall’assunzione della qualifica di ETS riguardano la possibilità di usufruire di tutte le agevolazioni fiscali previste per gli ETS dal Titolo X del Codice del Terzo Settore ma anche e soprattutto la maggior facilità di acquisizione della personalità giuridica.
Più precisamente riguardo l’acquisizione della personalità giuridica, il Codice del Terzo Settore prevede una semplificazione della procedura prevista e soprattutto una riduzione corposa dell’ammontare del patrimonio richiesto ai fini del riconoscimento giuridico.
Infatti l’art.22 c.1 sancisce che “le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono (…) acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (…)“.
Inoltre al comma 4 sancisce che “si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro”.
Scrivi un commento