Esistono due tipi di associazioni: riconosciute e non riconosciute. Un’associazione riconosciuta è quella a cui è stato concesso lo status legale dal governo, mentre un’associazione non riconosciuta è quella che non lo ha. Le associazioni riconosciute hanno una serie di vantaggi, inclusa la possibilità di possedere proprietà, stipulare contratti e ricevere agevolazioni fiscali. Hanno anche un certo livello di protezione da parte del governo, che può rendere difficile per le autorità interferire nelle loro attività. Le associazioni non riconosciute non hanno nessuno di questi vantaggi e corrono un rischio maggiore di essere chiuse dal governo.
Associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute: conosciamole meglio con la Guida di AssoFacile.
Riconosciute o non riconosciute, sono le due grandi tipologie in cui rientrano tutte le realtà associative: la prima più impegnativa garantisce benefici e un riconoscimento istituzionale, la seconda più agile e diffusa è adatta per chi vuole mettersi alla prova
Tutte le associazioni, qualunque sia la forma associativa che le caratterizza, rientrano tra le associazioni riconosciute o tra quelle non riconosciute. La differenza tra le due categorie sta nella modalità di costituzione, nel riconoscimento o meno della personalità giuridica e nel livello di responsabilità degli amministratori.
Le associazioni riconosciute
Sono riconosciute le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato.
La personalità giuridica consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.
Le associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici. Hanno la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.
La costituzione di un’associazione riconosciuta deve avvenire secondo una procedura formale:
- l’Atto costitutivo deve essere un atto pubblico, sottoscritto in presenza di un notaio o un pubblico ufficiale;
- lo Statuto dell’associazione deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate;
- la domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, insieme alla documentazione richiesta, deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede.
La richiesta deve essere presentata dal legale rappresentante dell’associazione. La Prefettura, accertata la presenza delle condizioni previste dalla normativa, l’esistenza di uno scopo possibile e lecito, e che il patrimonio sia sufficiente, la inoltrerà per l’approvazione, attraverso il Ministero competente, alla Presidenza della Repubblica.
Sul sito del Ministero dell’Interno è possibile approfondire le informazioni sulle modalità di riconoscimento delle persone giuridiche.
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni prive di rinoscimento sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.
Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità. È valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata, senza bisogno di ricorrere a un notaio o a un pubblico ufficiale, e senza altri elementi specifici se non quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. La forma scritta serve però se l’associazione acquisisce beni immobili. Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l’Atto costitutivo sia in forma scritta.
Nella maggior parte dei casi, infatti, anche le associazioni non riconosciute ricorrono alla redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, che è opportuno registrare presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell’associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Allo stesso modo è consigliabile l’iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali.
Chi intende costituire un’associazione non riconosciuta deve comunque trovare un accordo su:
- scopo dell’associazione;
- condizioni di ammissione degli associati;
- regole, ordinamento interno e amministrazione;
- denominazione;
- sede;
- patrimonio.
Sia le riconosciute che quelle non riconosciute possono ottenere la qualifica di Onlus.
Per approfondimenti sulle Onlus, sulle varie tipologie associative e su come creare un’associazione si rimanda alle pagine dedicate presenti nel sito.
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