L’ente del Terzo Settore che deciderà d’iscriversi al Registro Del Terzo Settore avrà una serie di agevolazioni di carattere fiscale, rispetto a chi non deciderà d’iscriversi.
Runts, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, tutte le agevolazioni fiscali per chi si iscrive.
Il D.Lgs 117/2017 disciplina le regole fiscali e civilistiche degli ETS, che tuttavia non possono prescindere dalle attività da loro svolte in via prevalente, a seconda delle quali l’Ente assumerà carattere commerciale o non commerciale.
È importante operare tale distinzione in quanto è previsto l’assoggettamento a differenti regimi premiali a seconda della diversa tipologia di Ente.
Accanto ad agevolazioni previste indistintamente a favore di tutti gli Ets vi sono misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”.
I criteri per definire la natura degli ETS, sia essa commerciale o non commerciale, sono stati più volte modificati.
Sebbene il Legislatore con l’articolo 79 del D.Lgs. 117/2017 avesse inizialmente stabilito che le attività d’interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tale disposizione è stata successivamente rivisitata.
Con la legge di conversione del D.L. 119/2018 è stato introdotto un nuovo criterio per la definizione della tipologia di attività, disponendo che le attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi.
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La mancanza di tale requisito comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale ma non l’automatica fuoriuscita dal Registro del Terzo Settore. Tuttavia, l’Ente, divenuto a carattere commerciale, sarà precluso dall’applicazione di vantaggi fiscali e contabili quali, ad esempio, la facoltà concessa ai soli ETS non commerciali di aderire a un regime forfetario di tassazione: si applica un coefficiente di redditività in base ai ricavi conseguiti, diversificati a seconda che l’attività consista in prestazione di servizi o cessione di beni.
Una ulteriore agevolazione è prevista all’articolo 79, del Codice Del Terzo Settore che esclude dal reddito imponibile degli ETS non commerciali i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche. Un Ente definito come ‘commerciale’ sembrerebbe così escluso dall’esenzione dell’assoggettamento a reddito di tali proventi, ma i dubbi interpretativi non mancano. Non è stato infatti chiarito se per tali entrate è sempre valida la non imponibilità come previsto dall’art. 79 comma 4, oppure se la non commercialità di cui al comma 5-bis costituisce elemento indispensabile per l’agevolazione.
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