Dal punto di vista degli adempimenti contabili/fiscali viene verificato se l’Ente del Terzo Settore adotta una contabilità separata per l’attività commerciale e per quella istituzionale.

L’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane) ormai da anni rivolge una particolare attenzione ai controlli fiscali nel settore non profit. Con il Progetto Ercole la Guardia di Finanza sta effettuando un minuzioso lavoro di supervisione e controllo di tutte le Associazioni italiane.

L’obiettivo principale degli organi di controllo è quello di verificare se chi si presenta come associazione non profit:

  • abbia i requisiti per poter essere definito un ente non commerciale;
  • svolga realmente attività di natura ricreativa, culturale, sportiva, assistenziale, di utilità sociale.

Questo perché gli enti non profit godono di agevolazioni fiscali importanti e sono molti i soggetti che si mascherano da associazione per eludere il fisco. Di conseguenza le associazioni che fruiscono di regimi fiscali agevolati hanno più probabilità di essere sottoposte a verifiche e accertamenti fiscali rispetto agli enti di minima rilevanza, che svolgono esclusivamente attività legate allo scopo sociale.

In sostanza a fronte di tutta una serie di vantaggi fiscali ed economici concessi agli enti associativi, questi ultimi devono dimostrare di avere i requisiti per poterne godere.

I diversi tipi di controlli

FORMALE:

  • controllo statuto;
  • iscrizione a eventuali registri e/o albi;
  • modalità di tenuta e aggiornamento dei libri associativi (verbali assemblee, verbali Consiglio direttivo, elenco soci);
  • numerazione progressiva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (relativamente alla L.398/1991);
  • redazione e approvazione del bilancio (o del rendiconto economico-finanziario) e modalità di tenuta dei libri e registri contabili;
  • invio del modello EAS e delle comunicazioni delle eventuali variazioni via via intervenute all’Agenzia delle Entrate;
  • comunicazione alla SIAE dell’opzione per la fruizione della Legge 398/1991;
  • presentazione delle dichiarazioni dei redditi e degli altri adempimenti fiscali.

SOSTANZIALE:

  • l’attività effettivamente svolta;
  • le modalità di adesione all’associazione degli aspiranti soci e/o tesserati;
  • Il corretto svolgimento della vita associativa in termini di effettività del rapporto associativo (partecipazione degli associati alle assemblee, trasparenza della gestione, democraticità delle decisioni, ecc.);
  • la presenza di attività commerciali;
  • le modalità con cui vengono effettuati incassi e pagamenti;
  • l’eventuale supero del plafond di ricavi incassati (fatturati) di € 400.000,00 annui ex L. 398/1991;
  • divieto di distribuzione degli utili.

Enti del Terzo Settore. Rapporto tra attività istituzionale e commerciale

Dal punto di vista degli adempimenti contabili/fiscali viene verificato se l’associazione adotta una contabilità separata per l’attività commerciale e per quella istituzionale. La normativa prevede che un’associazione possa svolgere, contestualmente alla sua primaria attività istituzionale, anche una attività commerciale. Ma l’attività principale deve essere quella istituzionale, cioè quell’attività necessaria a realizzare lo scopo sociale dell’associazione.

L’attività commerciale deve essere di supporto all’attività istituzionale e mai deve essere prevalente.

Quindi, con questi controlli l’amministrazione finanziaria vuole smascherare i soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma che in realtà sono attività commerciali.

Cosa cambia con la Riforma

L’art.94 del Codice del Terzo Settore si occupa dei controlli fiscali dell’amministrazione finanziaria nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

La norma dice che i controlli dovranno:

• verificare i requisiti degli ETS in relazione alle disposizioni fiscali di cui al titolo X del CTS;

• verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al RUNTS;

• il rispetto delle disposizioni in materia di distribuzione indiretta degli utili, di devoluzione del patrimonio, di bilancio, di libri sociali, di formazione delle associazioni e di funzionamento dell’assemblea delle stesse;

• la spettanza delle agevolazioni fiscali per gli ETS iscritti al RUNTS;

• il disconoscimento dello status di ETS e la trasmissione all’ufficio del RUNTS di elementi utili ai fini della eventuale cancellazione dell’ETS dal Registro medesimo.

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