Come si diventa soci di un associazione. Aspetti burocratico normativo della figura di socio di un’associazione.
Il Codice civile non definisce questo aspetto ma è essenziale che sia definita la procedura da statuto (al cui interno devono essere necessariamente indicati i requisiti di ammissione dei soci, ex art. 148 TUIR). In materia è intervenuto il Codice del Terzo settore: l’art.21 prevede che lo statuto debba indicare “i requisiti per l’ammissione di nuovi associati (…) e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta”.
Sempre il Codice del Terzo settore prevede che: “Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un’associazione, riconosciuta o non riconosciuta, del Terzo settore l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’organo competente ai sensi del comma 1 deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.”
Si ricorda che tali disposizioni possono, in via interpretativa, essere applicate anche alle associazioni sportive dilettantistiche che non rientrino nel Terzo settore, interpretando il Codice del Terzo settore come norma di riferimento per tutto l’associazionismo alla luce di quanto indicato nella relativa Relazione illustrativa.
Dalla lettura della citata disposizione si evidenzia che: l’organo preposto ad esaminare le domande di ammissione è quello indicato nello Statuto.
Potrebbe essere l’assemblea dei soci così come il consiglio direttivo. Sulla possibilità che il consiglio direttivo deleghi disgiuntamente uno o più suoi componenti si è pronunciata in passato l’Agenzia delle Entrate nel Friuli Venezia Giulia nel rispondere ai quesiti proposti nel tavolo di confronto con il CONI 2014/2015, evidenziando che
“Per quanto riguarda le modalità di accettazione della richiesta di ammissione, dipende da quanto previsto dallo Statuto; tendenzialmente esistono due casistiche principali: la prima è quella in cui è il direttivo che si riunisce in apposita seduta a doverlo fare, la seconda è quella in cui questa incombenza è delegata al presidente. Qualora la competenza spetti al consiglio direttivo, quest’ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale. In presenza della delega disgiunta, il consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo”.
Presupposto della delega pertanto è la condizione che i requisiti di ammissione indicati in Statuto non richiedano una valutazione collegiale, ossia non presentino elementi di discrezionalità nella valutazione.
In caso di conferimento della delega – meglio se espressamente indicata già in statuto – sarà altresì necessario evidenziare che qualora il consigliere delegato interpellato ritenga non sussistere le condizioni di ammissione, la valutazione dovrà essere rimessa al consiglio direttivo; l’accettazione della domanda di ammissione non si realizza con il silenzio assenso: è necessario comunicarla con qualsivoglia modalità alla persona interessata ed è necessario che risulti la verbalizzazione della delibera di ammissione (nel caso di valutazione collegiale dell’organo indicato in statuto) e in ogni caso sia riportata nel libro soci (documento introdotto come obbligatorio dal Codice del Terzo settore); l’eventuale diniego di ammissione deve essere debitamente motivato. Non esiste un diritto soggettivo all’ammissione in associazione, da cui l’impossibilità di ricorrere alla giustizia ordinaria per ottenere l’ammissione ad un sodalizio ma il Codice del Terzo settore introduce la possibilità per l’aspirante socio di sottoporre ad un organo associativo la delibera di diniego dell’ammissione.
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