Un presidente di associazione sportiva può percepire indennità in qualità di istruttore? Facciamo luce su un argomento “spinoso” particolarmente dibattuto.
L’art. 90, comma 18, della L. 289/2002 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, recante le clausole statutarie indicate alle lettere da A) ad H) del medesimo comma. Gli anzidetti vincoli statutari sono diretti a garantire, tra l’altro, l’assenza di fini di lucro, nonché l’organizzazione dell’ente secondo un ordinamento interno a base democratica. In particolare, la lettera D) dispone che nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente prevista “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi della attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”.
In merito si richiama la Risoluzione n. 9 del 25/01/2007, la quale ha spiegato che “riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi dell’attività sociale fra i soci, con circolare n. 124/E del 22 maggio 1998 è stato chiarito, al paragrafo 5.3, con riferimento all’applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi ivi previste (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, “i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell’individuare alcune fattispecie che “costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione”, può, infatti, considerarsi come norma di valenza generale. Pertanto, la stessa deve ritenersi applicabile anche agli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l’applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge.”
In particolare, l’art. 10, comma 6, lettera C), del D.Lgs. n.460/1997 dispone che si considera “in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (…) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni”.
La lett. E) dello stesso comma prevede inoltre che costituisce distribuzione indiretta di utili anche “la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”.
Come sottolineato dalla Risoluzione n. 9 del 2007, “la previsione dei limiti quantitativi previsti dalle citate lettere (…) nell’erogazione di corrispettivi e compensi è finalizzata ad evitare che, attraverso la corresponsione degli stessi, si realizzi indirettamente distribuzione dei proventi dell’attività dell’ente.
Circa la portata dell’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato chiarito che la disposizione individua alcune fattispecie che “costituiscono in ogni caso” indici di una distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e che assumono “valore di presunzione assoluta”.
Ciò comporta che il concreto verificarsi di una delle fattispecie individuate dalla disposizione in argomento costituisce, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili.
Con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002 è stato, altresì, precisato che le disposizioni di cui all’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, in quanto finalizzate “ad evitare che la disciplina agevolata” applicabile alle ONLUS ed agli altri enti non commerciali di tipo associativo “possa alimentare abusi” e prestarsi ad utilizzi elusivi della normativa di favore in argomento, assolvono ad una “funzione interpretativa” del concetto di distribuzione indiretta di utili.
La medesima risoluzione ha precisato che l’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 “è da considerare norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione” ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Si evidenzia che ai fini della disapplicazione della norma antielusiva, è necessario che il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie l’operazione attuata non concretizzi in realtà un comportamento elusivo. Dalla ricostruzione sopra operata discende che il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 configura di per sé un’indiretta distribuzione fra soci dei proventi dell’attività sociale di cui all’art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, salvo la possibilità di chiedere, ove se ne verifichino i presupposti, la disapplicazione ai sensi del citato articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973.
Fuori delle fattispecie individuate dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 460 del 1997, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, e quindi l’intento di conseguire finalità lucrative, devono essere verificati caso per caso in relazione agli specifici comportamenti elusivi posti in essere. In particolare, va accertato se il cumulo di più compensi in capo allo stesso socio consenta, di fatto, di aggirare i limiti quantitativi previsti da ciascuna fattispecie dell’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 o eluda comunque, in concreto, il divieto di divisione dei proventi derivanti dall’attività sociale recato dall’art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, tenuto conto dell’entità delle erogazioni complessivamente corrisposte al socio (compresi i compensi che non concorrono a formare il reddito), in relazione alle attività svolte dalla società e ai redditi percepiti dallo stesso ente.”
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