Riconoscimento della Personalità Giuridica di Associazioni e Fondazioni: come si ottieni e a che cosa serve?
Le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione del relativo decreto presidenziale nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Servizio coordinamento vigilanza enti del Segretariato generale. Per gli enti che esulano dalla competenza regionale la competenza spetta alle Prefetture.
La personalità giuridica comporta la totale separazione tra l’ente e le persone che lo compongono. L’associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre presentare una domanda su istanza del legale rappresentante dell’ente corredata dagli allegati indicati nella sezione modulistica.
La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle Fondazioni (ai sensi dell´ art. 25 codice civile con le modalità previste dell’art. 46 della L.R. 39/1993); dichiara inoltre l’estinzione delle persone giuridiche non più attive e può provvedere alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione.
La disciplina del riconoscimento è dettata dagli articoli da 14 a 35 del codice civile e dalle norme del D.P.R. 361/2000.
Il riconoscimento della personalità giuridica determina la totale separazione tra l’ente e le persone che lo compongono.
L’associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell’ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. Da tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell’ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell’ente.
Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto. E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un’associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni, i rappresentanti dell’ente possono in determinati casi essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’ente.
Scrivi un commento