Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”.
«La finalità delle presenti linee guida è quella di definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate. Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale». Cosi si legge, testualmente, sulle Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa.
«In via preliminare – prosegue la normativa -, giova evidenziare che esistono diversi approcci per misurare l’impatto sociale, ciascuno dei quali promuove particolari tipi di logiche attraverso metriche e tecniche di misurazione differenti: è facoltà dell’ente del terzo settore (Ets) la scelta delle metriche per la valutazione d’impatto più adeguate alla tipologia di attività e progetti svolti dall’ente. Il sistema di valutazione dell’impatto sociale cui gli Ets dovranno fare riferimento è strutturato in modo da garantire un elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto però di alcuni principi e contenuti minimi. Il sistema di valutazione potrà avere articolazione e complessità diverse a seconda della dimensione dell’ente e della forma giuridica adottata».
La valutazione di impatto sociale si ispira ai seguenti principi: intenzionalità, quindi coerenza con gli obiettivi strategici dell’organizzazione; rilevanza; affidabilità, cioè informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati; misurabilità.
Gli Enti del Terzo Settore dovranno perciò «prevedere all’interno del proprio sistema di valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attività di interesse generale».
Un aspetto interessante è il finanziamento pubblico dell’attività di “valutazione dell’impatto sociale”. In caso di affidamento di servizi di interesse generale da parte di pubbliche amministrazioni, «laddove prevista, i costi della valutazione devono essere proporzionati al valore dell’intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati».
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