Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare i requisiti derivanti da: destinazione urbanistica dei locali;
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normativa edilizia;
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normativa igienico-sanitaria;
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norma antinfortunistica e antincendio.
In primo luogo, è quindi necessario verificare la destinazione d’uso che il piano regolatore ha attribuito all’immobile: potrebbe rendersi infatti necessario chiederne la variazione (verificate questo aspetto e gli eventuali oneri da sostenere). Non sono soggette agli oneri di variazione della destinazione d’uso le organizzazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell’articolo 32 della Legge 383/2000.
In secondo luogo, è necessario verificare se la struttura rispetta i vincoli previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale nonché dai regolamenti sportivi.
Il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 trova applicazione nei complessi ed impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Detti impianti devono essere inoltre conformi ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali quando vengono organizzate attività competitive/agonistiche in virtù di convenzioni stipulate dalla UISP con le Federazioni sportive di riferimento.
Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 20 del citato decreto, ai sensi del quale, a titolo non esaustivo:
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l’impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all’aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi;
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gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186;
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deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita;
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gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all’aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo;
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i servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l’esterno, e dai locali di disimpegno. Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo.
Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all’esterno dei servizi igienici. La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne; deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta l’individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.
Per quanto la disposizione in esame preveda la sua applicazione all’interno degli impianti sportivi dove si realizzano manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, e non anche attività regolate dagli Enti di promozione sportiva, si ritiene che anche in questo ultimo caso debbano trovare applicazione, atteso che trattasi di disposizioni a tutela dei praticanti l’attività motoria.
Alcune Regioni hanno introdotto vincoli sulle strutture sportive: occorre quindi verificarne l’eventuale esistenza.
È infine necessario appurare se il Comune territorialmente competente abbia disciplinato i requisiti edilizi delle palestre gestite da associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI: tali requisiti potrebbero essere indicati anche nei Regolamenti igienico-sanitari.
Il CONI ha inoltre disciplinato i requisiti degli impianti sportivi, da ultimo nella deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1379 del 25 giugno 2008.
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